Responsabilità erariale del percettore di fondi pubblici per omessa rendicontazione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 80 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione della rendicontazione delle spese finanziate con risorse pubbliche integra danno erariale e comprova la dannosità della condotta del percettore, in virtù del principio contabile di necessaria documentazione della spesa. Il beneficiario che omette il redde rationem non dimostra l’effettivo impiego delle somme per la finalità pubblica e risponde dell’importo non restituito. Qualora il fruitore dei fondi sia una società, la responsabilità erariale attinge anche chi ha intrattenuto con essa un rapporto organico, divenendo agente contabile di fatto e rispondendo in solido con la società. Il requisito soggettivo può essere integrato dal dolo, desunto dalla consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e della normativa di settore.
Il Fatto
La Procura contabile ha citato in giudizio una società, in fallimento, e il suo amministratore unico pro tempore, chiedendo la condanna al pagamento di euro 2.329.325,98 a titolo di danno erariale. Il pregiudizio derivava da un finanziamento concesso da Finpiemonte s.p.a. su apposito bando regionale, per un progetto di ampliamento e riorganizzazione produttiva, in parte sostenuto con risorse della BEI.
Il contratto di finanziamento era stato stipulato nel gennaio 2014. La società non aveva presentato la rendicontazione finale nei termini e non aveva rispettato il piano di rientro. Finpiemonte aveva quindi revocato l’agevolazione e intimato la restituzione delle somme. Dichiarata fallita la società, il credito era stato ammesso solo in via chirografaria. Le parti convenute non si sono costituite e sono state dichiarate contumaci.
La Motivazione della Corte
La Sezione riconosce, in via preliminare, la contumacia delle parti convenute ai sensi dell’art. 93 c.g.c., nonostante la regolarità delle notifiche. Nel merito, ritiene accertati tanto gli elementi oggettivi quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.
Quanto al rapporto di servizio, la Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014 e 12086/2016: la sussistenza del rapporto in capo ai privati percettori di contributi pubblici prescinde dal titolo in base al quale è svolta la gestione del denaro pubblico. Nel caso concreto, la mancata rendicontazione ha determinato la revoca totale dell’agevolazione e un danno pari all’importo non restituito, integrando un livello almeno di colpa grave nella deviazione dal modello di condotta previsto.
La Corte conforta la qualificazione di irregolarità con la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, applicabile anche ai fondi statali o regionali: la violazione degli obblighi del beneficiario legittima la riconsiderazione della portata degli impegni e rende inopponibile il legittimo affidamento. Richiama inoltre la giurisprudenza contabile secondo cui la mancata documentazione della spesa comprova la dannosità della condotta, non essendo dimostrato l’impiego delle risorse per il fine pubblico.
Poiché il fruitore dei fondi è una società, la Sezione applica il principio della Cass. n. 296/2013: la responsabilità erariale coinvolge anche chi ha intrattenuto un rapporto organico con la società, se da tale condotta è derivata la distrazione dei fondi. Alla responsabilità della società si affianca così, in via solidale, quella personale dell’amministratore unico, che ha sottoscritto la domanda di finanziamento e ricoperto la carica nell’intero arco temporale rilevante, divenendo agente contabile di fatto.
Sul piano soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, in ragione della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando e della normativa regionale. La domanda è accolta, con condanna in solido al risarcimento e alla rivalutazione monetaria dalla percezione del finanziamento, oltre interessi legali dal deposito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.