Rito abbreviato contabile e pagamento integrale: estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 79 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. richiede che il convenuto versi la somma determinata dal Collegio nel termine fissato con il decreto di ammissione e che l’integrale pagamento sia documentato in modo certo e definitivo. Il giudice verifica la regolarità e l’adeguatezza della prova del versamento, con l’adesione del pubblico ministero contabile. Accertati i presupposti, il giudizio è definito ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. e il Collegio dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio una insegnante di una scuola materna comunale, chiedendo la condanna al pagamento di complessivi euro 41.998,22 a titolo di danno patrimoniale indiretto e diretto in favore del Comune. La pretesa scaturiva dalla condanna penale della convenuta, confermata in appello, per maltrattamenti nei confronti degli alunni. Il danno indiretto corrispondeva al rimborso delle imprese assicurative che avevano risarcito le parti civili; quello diretto ai maggiori oneri sostenuti dall’ente per la sostituzione della dipendente nel periodo di sospensione dal servizio.

La convenuta si è costituita chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 18.900,00, corrispondente a circa il 45 per cento del danno quantificato in citazione. L’importo recepiva il parere favorevole reso dalla Procura contabile, superando la proposta iniziale di euro 10.500,00.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con decreto n. 6/2024, ha accolto la richiesta di rito abbreviato e ha determinato in euro 18.900,00 la somma dovuta per la definizione del giudizio, fissando in trenta giorni dalla comunicazione il termine per il versamento in favore dell’amministrazione. Ha inoltre imposto il deposito, prima dell’udienza fissata per la definizione, della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento.

La Corte verifica anzitutto il rispetto del termine e la prova dell’adempimento. Dagli atti risulta la ricevuta bancaria del bonifico di euro 18.900 effettuato in favore del Comune in data 8 maggio 2024. Risulta altresì la nota dell’Avvocatura comunale del 1° luglio 2024, di trasmissione del provvedimento di incasso del 10 giugno 2024, emesso a seguito del pagamento eseguito in esecuzione del decreto della Corte dei conti.

Il passaggio decisivo concerne la verifica documentale. La Corte accerta la regolarità e l’adeguatezza della documentazione prodotta, con l’adesione del pubblico ministero contabile espressa in camera di consiglio. La sequenza procedimentale — decreto di ammissione, versamento entro il termine, deposito della prova, adesione del requirente — integra i presupposti previsti dall’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c.

Su questa base il Collegio definisce il giudizio e dichiara che nulla è più dovuto dalla convenuta. La definizione non lascia spazio a ulteriori pretese erariali: l’effetto estintivo consegue al pagamento integrale della somma concordata e al positivo riscontro istruttorio. La Corte compensa integralmente le spese di lite, ravvisando nella peculiarità della fattispecie la ragione della statuizione.

Il provvedimento conferma, in chiave applicativa, il funzionamento del rito abbreviato come strumento di definizione anticipata del giudizio di responsabilità: il baricentro si sposta dalla cognizione piena del danno alla verifica dei presupposti dell’accordo e all’effettività del pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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