Il vincolo del fondo economale e la reintegrazione riservata alla Giunta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 129 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La gestione della cassa economale degli enti locali è disciplinata dal regolamento di contabilità adottato dall’ente e dalle norme del testo unico in materia. La competenza a determinare e a integrare la dotazione del fondo economale spetta alla Giunta comunale, non all’agente contabile. L’economo che disponga reintegrazioni autonome e superi la dotazione deliberata viola il ciclo di gestione della cassa e risponde della relativa irregolarità. Le discrasie tra mandati e registro di cassa e la violazione del criterio cronologico di registrazione integrano irregolarità contabili. La declaratoria di irregolarità comporta la condanna dell’agente alle spese di giudizio.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Puglia esamina il conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Veglie per la gestione relativa ai primi sette mesi del 2021, cessata per collocamento in quiescenza dell’agente. Il Magistrato relatore, con la relazione n. 408/2023, aveva prospettato criticità formali e sostanziali: superamento della dotazione del fondo economale, reintegri non deliberati dalla Giunta, discrasie nel registro di cassa e violazione del criterio cronologico delle registrazioni.

Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la determinazione del responsabile del Settore Economico-Finanziario recante la parificazione dei conti per gli esercizi 2020 e 2021, oltre al nuovo regolamento di contabilità. L’agente contabile ha eccepito la sanatoria per effetto dei provvedimenti sopravvenuti, la correttezza del proprio operato e l’assenza di ammanchi, chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della parificazione sopravvenuta. La determina comunale non elide il giudizio di irregolarità, perché la verifica richiesta alla Corte dei conti resta autonoma rispetto alla certificazione dell’ente. La copia del conto depositata telematicamente, priva della sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario, non vale a sanare la posizione contabile dell’agente.

La Corte conferma la qualifica dell’economo come agente contabile, derivante dalla nomina disposta dalla Giunta e dal maneggio del pubblico denaro. Richiama il principio per cui il contabile di fatto, per la sola gestione delle somme, è assoggettato al giudizio di conto indipendentemente dal formale discarico.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata la censura sul ciclo di gestione della cassa economale. Il regolamento di contabilità dell’ente riserva alla Giunta comunale la determinazione e l’integrazione della dotazione. L’economo ha invece disposto reintegri con proprie determinazioni, superando la somma stanziata: la spesa complessiva ha ecceduto la dotazione iniziale, in contrasto con il regolamento di contabilità e con la disciplina del testo unico sugli enti locali. Le spese economali costituiscono una deroga alla programmazione degli acquisti e vanno contenute entro il limite deliberato.

Sono parimenti fondate le censure sulla compilazione del registro di cassa. Dal raffronto tra mandati e giornale di cassa emergono discrasie negli importi di alcuni pagamenti, con indicazioni difformi rispetto alla documentazione. La Corte ribadisce che il giornale di cassa va tenuto costantemente aggiornato con registrazione in stretto ordine cronologico di tutti i pagamenti e le riscossioni. Le giustificazioni della difesa, fondate sui rimborsi ex post per esigenze indifferibili, non valgono a legittimare la violazione del criterio cronologico.

Resta invece non condiviso il rilievo sulla mancata trasmissione trimestrale della situazione di cassa: i verbali del revisore recano in allegato le comunicazioni periodiche inviate al responsabile del servizio finanziario. In conclusione, il conto è dichiarato irregolare e l’agente è condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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