Reintegro fondo economale disposto dalla Giunta e non dall’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 128 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’economo comunale risponde dell’irregolarità della gestione quando la reintegrazione della cassa economale avviene su determinazione del responsabile del settore finanziario anziché della Giunta comunale, cui il regolamento di contabilità pro tempore riserva la competenza, e quando l’anticipazione complessivamente utilizzata supera la dotazione stanziata. Le spese economali costituiscono una deroga alla programmazione degli acquisti e sono ammesse solo per esigenze impreviste, con la conseguenza che il superamento del limite quantitativo integra irregolarità sostanziale. La parificazione tardiva del conto da parte del responsabile del servizio finanziario, intervenuta nel corso del giudizio, non sana le irregolarità accertate e non preclude la declaratoria di irregolarità. Le difformità tra mandati e giornale di cassa e la violazione del criterio cronologico di registrazione di pagamenti e riscossioni fondano parimenti la condanna alle spese di giudizio.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale presentato dall’economo del Comune di Veglie per la gestione economale dell’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, con relazione depositata nel novembre 2023, ha rappresentato profili formali e sostanziali di criticità del conto: carenze nella documentazione, discrasie tra rimborsi e mandati, violazione delle modalità di registrazione e superamento della dotazione del fondo.
Il Pubblico Ministero ha chiesto una pronuncia di irregolarità e un termine per il superamento delle criticità. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la determina del responsabile del settore finanziario recante la parificazione dei conti per gli esercizi 2020 e 2021. L’economo si è costituito eccependo l’assenza di ammanchi, la sanatoria per effetto dei provvedimenti successivi, la correttezza del proprio operato e la qualificazione delle anomalie come mere irregolarità formali, chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità del conto, sostenuta dalla difesa in ragione della parificazione sopravvenuta. La Corte rileva che la firma del responsabile del servizio finanziario costituisce attestazione procedimentale della concordanza dei conti e non elemento idoneo a paralizzare il giudizio. La parificazione, pur intervenuta, non elimina i profili sostanziali già emersi.
Sul piano della qualificazione soggettiva, la Corte conferma la natura di agente contabile dell’economo, nominato con deliberazione di Giunta e legittimato al pagamento delle spese minute e urgenti in forza del regolamento di contabilità e dell’art. 153, comma 7, e art. 233, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 267/2000. Il Collegio osserva che la qualità di contabile di fatto, derivante dal maneggio del pubblico denaro, è comunque attirata nella sfera del contabile di diritto, richiamando Corte dei conti, Sez. I Giur. App., n. 155 del 2020.
Nel merito, la Corte ritiene fondato il rilievo sul reintegro della cassa economale. Le determinazioni del responsabile del settore finanziario del 2020 hanno ripristinato le disponibilità senza rispettare il riparto di competenze fissato dal regolamento pro tempore, che riserva alla Giunta comunale la determinazione dell’anticipazione e le sue integrazioni in corso di esercizio. Il Collegio sottolinea la natura eccezionale delle spese economali: esse fronteggiano esigenze impreviste e richiedono un limite di utilizzo e modalità di stanziamento definite. Su questa base è fondato anche il rilievo sul superamento della dotazione stanziata.
Quanto alle discrasie tra mandati e registro di cassa, la Corte accerta omissioni e annotazioni non allineate agli importi dei mandati e, su un rilievo specifico, lo dichiara infondato per un errore di separatore decimale nella rappresentazione della cifra, coincidente nel valore. È invece condivisibile la censura sulla violazione del criterio cronologico di registrazione: la Corte esclude che le modalità operative invocate dalla difesa, fondate su rimborsi ex post per esigenze indifferibili, possano legittimare la deroga.
Non è condiviso, infine, il rilievo sulla mancata trasmissione trimestrale della situazione di cassa, risultando in atti le comunicazioni periodiche. Il conto è pertanto dichiarato irregolare per i profili sostanziali accertati, con condanna dell’economo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 144,00.
Nota della Redazione
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