Base pensionabile quota A e competenze accessorie non espressamente pensionabili (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 30 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni della gestione ex Ipost, ai fini della pensionabilità in quota A di un emolumento non è sufficiente il suo carattere continuativo e fisso. L’art. 43 d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall’art. 15 l. n. 177 del 1976, richiede che la valutazione nella base pensionabile sia espressamente prevista dalla disposizione istitutiva dell’assegno o dell’indennità. Ne deriva l’esclusione dalla quota A delle competenze accessorie, compreso l’assegno ad personam, i premi di risultato e di produzione. Tali voci concorrono alla base pensionabile solo nella quota B, e per la parte eccedente la maggiorazione virtuale del 18%, in forza dell’art. 2, commi 9, 10 e 11, l. n. 335 del 1995. La quattordicesima, invece, rientra tra le competenze fisse e va computata nella base, ove l’Istituto ne abbia dato prova.

Il Fatto

Il ricorrente, pensionato ex Ipost cessato per risoluzione consensuale del rapporto, titolare di trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, contesta il provvedimento di liquidazione della quota A. Assume che l’INPS abbia applicato la maggiorazione forfetaria del 18% sulle competenze accessorie, anziché computarle per intero, e che non abbia valorizzato l’assegno ad personam corrisposto in misura fissa e continuativa, i premi di risultato e la quattordicesima.

Dopo una PEC di diffida del 20 giugno 2023 rimasta senza esito, il ricorrente agisce per la riliquidazione dell’assegno, chiedendo in via istruttoria una CTU contabile. L’INPS si costituisce chiedendo il rigetto, sostenendo che le voci accessorie restano escluse dalla base di quota A e che solo per la quota B opera il computo della parte eccedente il 18%.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la base pensionabile della quota A e la possibilità di includervi le competenze accessorie in virtù della loro continuità e del loro assoggettamento a contribuzione. Il giudice richiama l’orientamento consolidato della stessa magistratura contabile, citando C. Conti, Sez. Giur. Lazio, n. 72/1997, n. 1122/2007, n. 867/2010, Sez. Giur. Calabria, n. 253/2010 e Sez. Giur. Marche, n. 1/2007, nonché le decisioni di questa Sezione nn. 143-144/2020.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 43 d.P.R. n. 1092 del 1973: la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni o indennità ivi indicati, e nessun altro emolumento, anche se pensionabile, può essere considerato se la relativa disposizione non ne prevede espressamente la valutazione. Il carattere continuativo della voce non supplisce a tale riserva di legge.

Quanto alla quota B, la Corte riconosce che, dall’1 gennaio 1996, per effetto dell’art. 2, commi 9, 10 e 11, l. n. 335 del 1995, tutte le competenze rientranti nell’art. 12 l. n. 153 del 1969 concorrono alla base contributiva e pensionabile. Tuttavia tali emolumenti sono computabili solo nella quota B e per la parte eccedente il 18%, non nell’intero ammontare.

Il giudice esclude che il CCNL del 30.11.2007 possa modificare le modalità di determinazione della base di calcolo, stante la riserva di legge in materia pensionistica. Quanto alla quattordicesima, rientrante tra le competenze fisse, l’INPS ha dimostrato di averla inclusa, avendo considerato una retribuzione maggiore di quella indicata dal ricorrente. Le contestazioni di quest’ultimo restano generiche. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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