Revoca delle agevolazioni e cessazione anticipata dell’attività: danno erariale doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 42 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione dell’attività imprenditoriale finanziata prima della scadenza del termine minimo di cinque anni dalla sottoscrizione del contratto di concessione integra violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determina un danno erariale pari alle somme indebitamente percepite dal beneficiario. Lo sviamento delle risorse pubbliche dalla finalità agevolativa prevista dalla legge si realizza anche nella fase gestoria, mediante l’omessa comunicazione della cessazione all’ente finanziatore. La consapevole inosservanza delle clausole contrattuali qualifica la condotta come dolosa, con conseguente affermazione della responsabilità amministrativa. Il danno va rivalutato dalle singole erogazioni alla data di deposito della sentenza, con aggiunta degli interessi legali fino al soddisfo.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio la beneficiaria di un finanziamento pubblico erogato da Invitalia S.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000, Titolo II, per un progetto di lavoro autonomo. La società aveva concesso il contributo e lo aveva erogato dopo la stipula del contratto; l’impresa individuale ha poi cessato l’attività nel settembre 2015, senza informare l’ente finanziatore. L’agenzia ha quindi revocato le agevolazioni e il requirente ha chiesto la condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro 14.622,99 oltre accessori, o nel maggiore importo accertato in giudizio.
La convenuta, regolarmente notificata, non si è costituita. All’udienza il Pubblico Ministero ha confermato la domanda e il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in via preliminare la contumacia della convenuta, conseguente alla rituale notificazione dell’atto introduttivo. Nel merito ritiene fondata la domanda della Procura.
Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza contabile in materia di contributi erogati ai sensi del D.Lgs. n. 185/2000. Le pronunce richiamate — tra cui Corte dei conti, I Sez. Giur. App., 15 marzo 2021, n. 81 — ribadiscono che gli obblighi assunti dal soggetto aderente comprendono tutti gli adempimenti fissati nel contratto di concessione. Lo sviamento rispetto alla finalità voluta dalla legge può quindi realizzarsi sia nella fase di concessione del beneficio, sia nella successiva fase gestoria, sia infine mediante l’omessa comunicazione della cessazione dell’attività, secondo quanto affermato da Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 8 marzo 2021, n. 152.
La Corte verifica poi l’esistenza di una clausola contrattuale che imponeva di mantenere l’investimento finanziato per un periodo minimo di cinque anni dalla sottoscrizione. La revoca disposta da Invitalia nel gennaio 2018 per cessazione dell’attività trova conferma nelle risultanze della banca dati camerale e nella visura storica, dalle quali emerge la chiusura prima della scadenza del termine quinquennale. Analoga previsione contrattuale consentiva all’agenzia di revocare la concessione, dichiarare risolto di diritto il finanziamento e ottenere la restituzione delle somme in presenza dell’inadempimento contestato.
La violazione degli obblighi contrattuali qualifica la condotta come dolosa, in ragione della consapevole inosservanza delle prescrizioni richiamate. La convenuta, rimasta contumace, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare l’utilizzo delle risorse per il progetto finanziato, con la conseguente frustrazione dell’interesse pubblico perseguito. Sussistono pertanto gli elementi della responsabilità amministrativa.
Il danno è quantificato in Euro 14.718,32, pari alle provvidenze percepite al netto delle restituzioni operate, importo che la Corte spiega essere leggermente superiore a quello indicato in citazione in ragione della corretta sommatoria delle cifre restituite. La somma va rivalutata dalle distinte erogazioni alla data di deposito, con aggiunta degli interessi legali fino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.
Nota della Redazione
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