Parere negativo sulla partecipazione comunale alla società mista del servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 302 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP si esercita su un atto deliberativo già perfetto ed efficace, prima che sia attuato con gli strumenti privatistici. L’ente locale che intende costituire o acquistare una partecipazione societaria deve corredare l’atto di una motivazione analitica su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La sostenibilità oggettiva riguarda la capacità della società di garantire autonomamente l’equilibrio economico-finanziario; quella soggettiva impone di verificare la concordanza del piano industriale con i bilanci dell’ente. L’onere di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP grava sul singolo ente locale e non può ritenersi assolto per relationem agli atti dell’ente di governo d’ambito. L’allocazione del rischio operativo in capo al socio pubblico e la clausola statutaria sulle riserve targate possono porsi in contrasto con il divieto di soccorso finanziario.
Il Fatto
Un Comune della provincia di Benevento ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la deliberazione consiliare con cui ha manifestato la volontà di sottoscrivere una quota del capitale sociale della costituenda società mista Sannio Acque s.r.l., pari a 2 euro per abitante, per un importo presunto di 1.950,00 euro, da finanziare con risorse del bilancio di previsione 2025.
L’operazione si inserisce nel percorso di affidamento del servizio idrico integrato dell’ambito distrettuale sannita a un gestore unico a capitale misto pubblico-privato, individuato mediante gara a doppio oggetto pubblicata il 5 marzo 2025. Lo stesso Comune era già stato destinatario di un parere negativo della Sezione in ordine a una precedente acquisizione di partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la competenza territoriale e l’ambito soggettivo e oggettivo del controllo. Il riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP radica la competenza presso la Sezione regionale in quanto l’atto proviene da un ente locale con sede in Campania. Il Comune rientra tra le amministrazioni destinatarie del TUSP e il Consiglio comunale è l’organo competente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. L’operazione ricade nell’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP, che disciplina la costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni.
Quanto all’ammissibilità di una nuova pronuncia, il Collegio esclude preclusioni: non si è in presenza di una mera conferma, ma di un nuovo provvedimento fondato su una motivazione diversa e su atti sopravvenuti, tra cui l’aggiornamento del piano economico-finanziario adeguato alle regole ARERA. Nemmeno la pubblicazione del bando preclude il controllo, poiché solo la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione impediscono l’intervento del giudice contabile.
Nel merito, sono rispettati i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP: la società ha forma di s.r.l. e ha ad oggetto lo svolgimento del servizio idrico integrato, riconducibile alle finalità istituzionali dell’ente. La Sezione censura invece il difetto di motivazione analitica. La sostenibilità finanziaria oggettiva è stata desunta dal PEF, elaborato su 27 anni, con investimenti complessivi e invarianza del capitale sociale; manca però un’analisi autonoma della convenienza economica dell’operazione. Sul versante soggettivo il Comune si limita a richiamare per relationem le controdeduzioni del direttore generale dell’Ente Idrico Campano, senza valutare gli effetti dell’operazione sul proprio equilibrio finanziario.
Il Collegio ribadisce le riserve già espresse sullo schema di statuto, con particolare riguardo alle riserve targate impiegabili per il ripiano delle perdite: la clausola apre al rischio di una esposizione finanziaria incontrollata del socio pubblico, in contrasto con l’art. 14 TUSP e con il divieto di soccorso finanziario alle società in perdita, superabile solo in presenza di un piano di risanamento. Quanto all’allocazione dei rischi, la tabella trasmessa non indica criteri di quantificazione e, per effetto delle clausole contrattuali e pattizie, il rischio operativo resta sostanzialmente in capo al socio pubblico. Non vale l’obiezione sull’esclusione del settore idrico dal codice dei contratti pubblici: la stessa lex specialis di gara richiama l’art. 174 d.lgs. n. 36/2023 e l’operazione resta soggetta al TUSP.
Infine, la deliberazione non argomenta sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea degli aiuti di Stato e ritiene assolto per relationem l’onere di consultazione pubblica. La Sezione reputa tale procedimento non conforme alla finalità dell’art. 5, comma 2, TUSP, volta a garantire il coinvolgimento della comunità amministrata del singolo ente.
Nota della Redazione
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