Conto economale irregolare per violazione dell’annualità ma senza addebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 40 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La gestione economale degli enti locali è una gestione di cassa in regime di anticipazione che deve chiudere in pareggio e non può generare residui, attivi o passivi. Il principio di annualità impone all’economo la chiusura della gestione al 31 dicembre e la restituzione, per la parte non spesa, dei fondi anticipati, consentendo la corretta contabilizzazione delle spese. La violazione di tale regola rende irregolare il conto giudiziale, ma non comporta di per sé un addebito a carico dell’agente contabile quando, ricostruita la gestione secondo la competenza dell’esercizio, il conto chiude in pareggio. Le spese inerenti alle finalità istituzionali dell’ente, anche se il regolamento economale rechi integrazioni manoscritte non supportate da delibera, non generano responsabilità contabile. Non assume rilievo, sul piano del conto, l’illegittimità del provvedimento che ha elevato il fondo economale oltre il limite regolamentare, involgendo semmai profili di organizzazione dell’ente.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il conto giudiziale reso dall’economo di un Comune per l’esercizio 2020. Il giudice relatore aveva concluso per il discarico dell’agente contabile. La Procura contabile ha depositato avviso contrario, assumendo la sussistenza di gravi irregolarità e chiedendo la fissazione dell’udienza per la discussione, con liquidazione di un debito di euro 1.338,50 oltre interessi e accessori.
I rilievi erano raggruppati in quattro punti: la violazione del principio di annualità con mancata chiusura della gestione al 31 dicembre; spese ritenute non autorizzate dal regolamento economale; spese autorizzate ma che avrebbero dovuto essere spesate con procedura ordinaria; l’illegittimità dell’anticipazione di euro 3.000,00 rispetto al limite regolamentare. L’agente contabile ha depositato una memoria con un conto rettificato, la cui parificazione è stata contestata dal P.M.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce preliminarmente che il conto rielaborato dall’economo e depositato con la memoria, privo di parifica, non può sostituire il conto già depositato e iscritto a ruolo ai sensi degli artt. 140 e 147 c.g.c. La regolarità della gestione va accertata con riferimento al conto oggetto di giudizio. Il documento successivo può però valere come prospettazione contabile diretta a chiarire la sistemazione di poste già presenti nel conto, e non come atto adottato per sanare irregolarità.
La Corte ricostruisce la gestione economale come gestione di cassa in regime di anticipazione, richiamando l’art. 153, comma 7, TUEL, che ne individua la finalità nelle spese di ufficio di non rilevante ammontare, e l’art. 162, comma 3, TUEL, che fissa l’unità temporale della gestione nell’anno finanziario. A ciò si aggiunge il richiamo all’Allegato 4/2, punto 6.4, del d.lgs. n. 118/2011, che impone la restituzione dei fondi anticipati non spesi entro la fine dell’esercizio.
La violazione del principio di annualità è accertata: l’economo ha posticipato all’esercizio successivo la chiusura e la restituzione dell’anticipazione. Il Collegio rileva però che la Procura non ha quantificato il possibile addebito per il saldo positivo. Ricostruendo le poste tra il 2019, il 2020 e il 2021, depurando il conto dai rimborsi di competenza dell’anno precedente e includendo quelli di competenza del 2020, il conto chiude in pareggio: nessun addebito sussiste a carico dell’agente contabile.
Quanto alle spese contestate, il Collegio rileva un errore di calcolo del P.M.: le voci elencate corrispondono a euro 1.339,10 e non a euro 1.338,50. L’annotazione manoscritta al regolamento economale, non supportata da delibera, non può considerarsi legittima integrazione; ma l’anomalia non comporta addebito, poiché le spese sono inerenti alle finalità istituzionali dell’ente e compatibili con le minute spese di ufficio. L’acquisto della smart card per la firma digitale rientra tra le minute spese d’ufficio. Per le spese postali e per le tasse di circolazione il Collegio ribadisce che la presenza di uno stanziamento in bilancio non esclude di per sé il ricorso al fondo economale, trattandosi di deroga al procedimento ordinario di spesa.
Sul quarto rilievo la Corte riconosce fondata l’osservazione del P.M.: l’elevazione del fondo a euro 3.000,00 è avvenuta con provvedimento di un ufficio interno, anziché del competente organo comunale. Tale profilo non incide però sulla regolarità del conto e attiene all’organizzazione dell’ente. In conclusione, pur in assenza di addebiti, il conto è dichiarato irregolare, per la violazione del principio di annualità e del principio di completezza della rappresentazione contabile.
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Nota della Redazione
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