Rinuncia agli atti e presa d’atto dell’INPS equivalgono ad accettazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 54 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la dichiarazione di mera “presa d’atto” della rinuncia agli atti resa dalla parte resistente integra sostanziale accettazione della rinuncia stessa, con conseguente estinzione del giudizio. Il principio vale anche quando la parte si limiti a chiedere al giudice la declaratoria di estinzione, senza contestare nel merito la rinuncia. Il giudice, dichiarata l’estinzione ai sensi dell’art. 116, comma 7, c.g.c., revoca i provvedimenti istruttori adottati, compresa l’ordinanza che aveva conferito l’incarico di CTU. L’accettazione della rinuncia, inoltre, preclude ogni pronuncia sulle spese, che restano non liquidabili tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale per la Puglia chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire tutti gli arretrati di pensione a decorrere dal 1° giugno 2016, data del transito nei ruoli civili. Il giudizio è iscritto al n. 37080 del registro di segreteria e vede opposto l’I.N.P.S., costituito tramite l’Avvocatura regionale dell’Istituto.
Nel corso del giudizio la Sezione aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza n. 10/2023, originariamente assegnata all’U.M.L. presso il Ministero della Salute e poi conferita a un consulente nominato. Con atto depositato il 23 ottobre 2023 il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia agli atti del giudizio, precisando che la stessa era stata accettata da controparte e comunicata al CTU. All’udienza del 13 marzo 2024 il difensore dell’INPS, prendendo atto della rinuncia, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla qualificazione della condotta processuale della parte resistente. Il giudice monocratico si è chiesto se la semplice “presa d’atto” della rinuncia, accompagnata dalla richiesta di estinzione, possa valere come accettazione della rinuncia medesima, oppure se sia necessaria una dichiarazione espressa in tal senso.
Il Collegio ha risolto il quesito in senso affermativo. La dichiarazione di “presa d’atto” dell’INPS deve essere interpretata come sostanziale accettazione della rinuncia agli atti formulata dal ricorrente. La conclusione si fonda sull’orientamento richiamato in motivazione, ovvero Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App., 15 giugno 2021, n. 311, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accettazione, una condotta processuale incompatibile con la volontà di coltivare il giudizio.
La richiesta di declaratoria di estinzione avanzata dal difensore dell’Istituto all’udienza conferma, sul piano logico, l’assenza di qualsiasi contestazione della rinuncia. Non si ravvisa, pertanto, alcuna necessità di ulteriore attività istruttoria, essendo la consulenza tecnica divenuta superflua per effetto della sopravvenuta rinuncia.
Il giudice ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 7, c.g.c., previa revoca dell’ordinanza che aveva conferito l’incarico al CTU. La revoca dell’ordinanza istruttoria rappresenta il corollario coerente della definizione del processo, poiché gli accertamenti tecnici disposti non hanno più ragion d’essere. Nulla è stato disposto sulle spese, coerentemente con l’accettazione della rinuncia.
Nota della Redazione
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