Contributi PAC e autocertificazioni inidonee: sussiste il danno erariale per dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 64 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il percettore di aiuti del Fondo europeo agricolo di garanzia è tenuto alla restituzione integrale dell’indebito quando la domanda unica di pagamento si fondi su autocertificazioni inidonee a provare la disponibilità giuridica delle superfici dichiarate. Le dichiarazioni sostitutive, per valere come titolo di conduzione, devono essere specifiche nel contenuto e corredate della copia del documento d’identità del firmatario, adempimento inderogabile ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000. La carenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile integra la creazione artificiale delle condizioni per l’ottenimento dell’aiuto, vietata dall’art. 30 Reg. CE n. 73/2009. Il danno erariale è ascrivibile a titolo di dolo quando il beneficiario inserisca consapevolmente nel fascicolo aziendale informazioni non rispondenti al vero. La condanna va commisurata alle somme effettivamente percepite, anche oltre l’importo accertato in via amministrativa.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio la titolare di un’azienda agricola, beneficiaria di aiuti a valere sul FEAGA per le annualità dal 2009 al 2013, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di Euro 188.312,46, o del maggiore importo accertato in giudizio, oltre accessori e spese.
La contestazione riguardava la falsa attestazione del possesso dei requisiti per accedere al contributo comunitario: terreni dichiarati come condotti ma in realtà inidonei alla coltivazione, oppure riconducibili ad altri soggetti. L’Agenzia aveva sospeso l’erogazione e accertato in via amministrativa un credito, con recupero della somma. La convenuta, non costituita, non offriva alcun elemento probatorio a propria difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo applicabile ratione temporis: l’art. 30 Reg. CE n. 73/2009 esclude i pagamenti ai beneficiari che abbiano creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenerli, e l’art. 60 Reg. CE n. 1122/2009 disciplina le differenze tra superficie dichiarata e superficie determinata. Sul piano interno opera l’art. 3, comma 1, L. n. 898/1986, che impone al percettore la restituzione dell’indebito.
La Corte ribadisce che l’accesso ai titoli all’aiuto presuppone un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile di conduzione dei terreni, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. La disciplina applicativa individua i titoli idonei (proprietà, affitto, mezzadria, comodato, usufrutto) e ammette l’autocertificazione solo a condizione che attesti gli estremi del rapporto e sia accompagnata dalla copia del documento d’identità.
Nel caso concreto, quanto a due particelle, le sommarie informazioni testimoniali dei proprietari escludevano qualsiasi rapporto con la beneficiaria. Le autocertificazioni prodotte erano generiche, prive delle date di inizio e fine del rapporto e della copia dei documenti d’identità: per tale ragione le dichiarazioni sono inidonee a provare la conduzione. Il Collegio richiama il principio secondo cui l’allegazione del documento d’identità è elemento integrante della fattispecie, posto a garantire l’imputabilità soggettiva della dichiarazione.
Né le dichiarazioni rese dal soggetto che aveva materialmente curato i terreni valgono a mutare l’esito, attesa l’indeterminatezza del rapporto descritto quanto a durata e contenuto. La beneficiaria, rimasta contumace, non ha offerto prova contraria. Da qui il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio erariale, con superamento della clausola anti-elusione e obbligo di restituzione.
L’elemento soggettivo è qualificato a titolo di dolo, per il consapevole utilizzo di attestazioni inidonee. Il danno è liquidato in Euro 214.946,88, pari alla sommatoria delle erogazioni effettivamente percepite: importo superiore a quello accertato in via amministrativa, poiché la differenza è imputabile alle somme erogate per la campagna 2013. Sulla somma così determinata la Corte dispone rivalutazione fino al deposito e interessi legali fino al soddisfo, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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