Estinzione del giudizio di conto per tardività della relazione istruttoria (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 151 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto si estingue ex lege, per decorso del termine quinquennale, quando, dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, non sia stata depositata la relazione istruttoria di cui all’art. 145, comma 4, c.g.c. né siano state elevate contestazioni da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione d’udienza, ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c. Il termine decorre dal perfezionamento del deposito, che, nella disciplina transitoria anteriore all’entrata in vigore del sistema SIRECO, si realizza con l’invio a mezzo PEC. Il successivo e reiterato invio del medesimo conto tramite il nuovo applicativo, privo di puntuale disciplina al momento del compimento, non assume valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo consentito introdurre cause di sospensione o interruzione non previste dalla legge.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudizio di conto iscritto dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Veneto, relativo alla gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2017, riferibile all’agente contabile cui era affidata la funzione di economo.

Con relazione istruttoria depositata nel dicembre 2024, il magistrato istruttore rilevava una serie di irregolarità della gestione – tra cui il superamento della dotazione del fondo, il rimborso di spese ritenute non ammissibili e carenze nella redazione del documento di rendicontazione – e chiedeva la sottoposizione del conto al giudizio della Sezione, escludendo il discarico dell’agente. Costituitosi in giudizio, l’agente eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, contestando la tardività della relazione, e nel merito insisteva per la regolarità del conto. Il pubblico ministero concludeva per il rigetto dell’eccezione e per l’irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione estintiva, esaminando la disciplina dell’art. 150 c.g.c., applicabile – ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile – a tutti i conti depositati successivamente al 7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio cui si riferiscono. L’estinzione, secondo l’orientamento richiamato, ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, rispondendo a esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente contabile.

La questione centrale investe il momento di perfezionamento del deposito. Alla data del 17 luglio 2018 non era ancora definitivamente entrato in vigore il SIRECO, la cui disciplina è intervenuta solo con il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022. Trovava quindi applicazione la disciplina transitoria del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015, che consentiva la presentazione del conto a mezzo PEC. Il Collegio osserva che, sia qualificando il deposito secondo la disciplina generale dell’art. 5, commi 2, 4 e 5, sia considerando il conto come atto processuale ai sensi del comma 8, il deposito effettuato via PEC il 17 luglio 2018 avrebbe dovuto perfezionarsi al massimo entro il giorno successivo, con attribuzione del numero di protocollo.

Dagli atti emerge però che la presa in carico non si perfezionò formalmente, per disfunzioni operative legate all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema SIRECO. L’acquisizione al sistema del conto avvenne solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio tramite applicativo, ed è questa la data che il magistrato istruttore prese a riferimento nella relazione. Solo in sede collegiale, nel contraddittorio tra le parti, è stato possibile accertare che il deposito era già stato effettuato a mezzo PEC nel 2018.

Su queste premesse il Collegio conclude che la relazione istruttoria, depositata il 3 dicembre 2024, è intervenuta oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018. Al successivo invio del medesimo conto tramite SIRECO il 3 dicembre 2019 non può attribuirsi alcuna valenza interruttiva o novativa: riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito. Nessun rilievo assumono, infine, la sospensione feriale dei termini e quella emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con effetto ex lege, e nulla è disposto sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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