Coefficiente 2,44% sulla quota retributiva mista dei militari (Corte dei Conti Sez. III App. n. 23 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Non trova applicazione l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, riservata ai soli cessati con anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni. La riliquidazione secondo il principio nomofilattico può essere disposta anche d’ufficio dal giudice d’appello, rientrando nel petitum sostanziale originario di rideterminazione della pensione con diversa aliquota, senza violare il divieto dei nova né l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Ha impugnato la determinazione dell’INPS lamentando che la quota retributiva maturata sino a quella data non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, con sentenza n. 110/2020, ha accolto la domanda riconoscendo il diritto alla riliquidazione con l’aliquota invocata e condannando l’Istituto al pagamento dei differenziali, oltre interessi e rivalutazione, e al rimborso delle spese di difesa. L’INPS ha proposto appello, sostenendo che l’aliquota unitaria fosse riservata ai soli cessati con anzianità tra i 15 e i 20 anni.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva per i militari cessati con anzianità superiore ai 20 anni che al 31 dicembre 1995 vantavano meno di 18 anni di servizio. Il regime misto impone di separare la quota A, riferita all’anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, dall’anzianità maturata tra quella data e il 31 dicembre 1995.

Il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, che ha enunciato il principio secondo cui, per il personale militare cessato con oltre 20 anni di anzianità e con anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni al 31 dicembre 1995, la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Richiama altresì la sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, che ha esteso il medesimo criterio al personale militare che alla medesima data vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni, confermando l’aliquota del 2,44% per anno utile. Non emergono elementi nuovi che giustifichino interpretazioni difformi da quelle già esplicitate in sede nomofilattica.

Il Collegio affronta poi il profilo processuale. La domanda originaria del pensionato, pur imperniata sull’applicazione del coefficiente unitario, costituisce espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione con una diversa aliquota di rendimento. La statuizione conforme al principio delle Sezioni riunite rientra dunque nel perimetro di cognizione del giudice d’appello, non incorrendo nel divieto dei nova né violando l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..

Quanto alle spese, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo che le aveva regolate. Il Collegio richiama il principio per cui il giudice d’appello deve provvedere d’ufficio a un nuovo regolamento secondo l’esito complessivo della lite, in base all’art. 336 c.p.c. (richiamato dall’art. 186, comma 1, c.g.c.). Dispone pertanto la compensazione delle spese di lite di prime e seconde cure, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., per la reciproca soccombenza e il mutamento della giurisprudenza, con accoglimento parziale dell’appello.

Nota della Redazione

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