Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con spese a carico dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 183 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conformi conclusioni in tal senso, restando escluso che il giudice possa dichiararla d’ufficio al di fuori di tali ipotesi, senza incorrere in una decisione extrapetita. L’adozione di atti pienamente satisfattivi della domanda e degli interessi del ricorrente soddisfa le condizioni elaborate dalla legittimità civile. L’intervenuta soddisfazione tardiva, peraltro, non elide l’onere di refusione delle spese di lite, liquidate secondo la semplicità delle questioni e la natura del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente propone giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della Corte dei conti, con cui era stato accertato il suo diritto all’inclusione, in quota A del trattamento di quiescenza, dell’indennità ex art. 31 del D.P.R. n. 761/1979 non soggetta alla maggiorazione del 18%, con conseguente condanna dell’INPS alla riliquidazione e al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento.

L’INPS si costituisce e rappresenta di aver dato esecuzione alla sentenza, con riliquidazione della pensione in data febbraio 2024, come da cedolino allegato, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente aderisce alla richiesta, ma si oppone alla compensazione delle spese, evidenziando che il pagamento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza civile di legittimità, che richiama, secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere richiede che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano al giudice conformi conclusioni. Il giudice non può dichiararla fuori da queste ipotesi, perché diversamente darebbe luogo a una decisione extrapetita (Cass. civ. n. 19845/2019).

Nel caso concreto le condizioni sono integrate: entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi, hanno rassegnato conformi conclusioni nel senso dell’intervenuta soddisfazione della pretesa. L’atto dell’Istituto è qualificato come pienamente satisfattivo della domanda e degli interessi del ricorrente.

Su queste basi la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, recependo la cessazione della materia del contendere.

Resta il profilo delle spese. La Corte ritiene che l’INPS vada condannata alla refusione, liquidate forfettariamente in euro 500,00, comprensivi di spese generali, oltre IVA e C.p.A. se dovute. Il criterio della semplicità delle questioni in fatto e in diritto e la natura del giudizio di ottemperanza giustificano la misura contenuta. L’attribuzione è disposta in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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