Contributi PSR e fatture inesistenti: dolo dell’agronomo pianificatore (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 104 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzioni pubbliche per iniziative imprenditoriali, la percezione di risorse a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni di terzi rivelatesi insussistenti integra illecito erariale anche quando il percipiente abbia realizzato gli interventi finanziati. L’erogazione pubblica presuppone, in modo ineludibile, la realtà e l’effettività del costo cui si riferisce, sicché la falsa rappresentazione finanziaria degli investimenti elide il criterio di ammissibilità. È responsabile a titolo di dolo erariale il professionista che, consapevolmente, idei e gestisca un sistema di fatturazioni incrociate e di pagamenti finalizzato alla neutralità finanziaria delle operazioni, inducendo in errore l’ente erogatore. Il danno coincide con l’intero sostegno percepito.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la ditta individuale beneficiaria di un contributo concesso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, il suo titolare e l’agronomo che aveva curato progettazione, direzione dei lavori e rendicontazione. La pretesa risarcitoria, pari a euro 127.992,48, si fondava sugli accertamenti della Guardia di finanza, che avevano ricostruito un sistema di fatture per operazioni inesistenti, emesse da altre aziende agricole a loro volta beneficiarie e inserite in un circuito di pagamenti sostanzialmente neutro.

La difesa della ditta e del titolare ha eccepito l’incompetenza territoriale e l’inammissibilità dell’atto di citazione per mancata audizione personale richiesta in risposta all’invito a dedurre. Il professionista ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa del processo penale e, nel merito, ha sostenuto il rigetto della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c., rileva che l’attività di gestione dei beni pubblici si sia svolta nel territorio regionale e che ivi si sia verificato il fatto dannoso: entrambe le circostanze sussistono.

Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità della citazione proposta dalla ditta e dal titolare. L’art. 67, comma 2, c.g.c. sancisce che l’omessa audizione personale, richiesta in calce alle deduzioni, determina l’inammissibilità della citazione. La volontà di essere sentito era inequivoca, come attestato dal tenore della risposta all’invito a dedurre. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità e l’inefficacia del sequestro conservativo, con esclusione del rimborso delle spese legali, difettando l’assoluzione nel merito.

La Corte respinge anche la richiesta di sospensione del giudizio. L’art. 106 c.g.c. consente la sospensione solo in presenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, che non ricorre tra giudizio penale e contabile, vigendo il principio di reciproca indipendenza delle azioni. L’eccezione di prescrizione è tardiva ex art. 90 c.g.c. e, in ogni caso, infondata per effetto della sospensione dei termini tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 e dell’occultamento doloso del danno.

Nel merito, gli accertamenti della Guardia di finanza disegnano un quadro indiziario grave, preciso e concordante: le aziende coinvolte hanno rivestito il doppio ruolo di committenti e fornitori, attestando costi fittizi in ragione della retrocessione dell’impegno finanziario. Le opere risultano realizzate, ma ciò non scalfisce l’illiceità, poiché la contribuzione esige l’effettività del costo.

Quanto alla posizione del professionista, dalle chat e dai file sequestrati emerge la pianificazione del sistema di fatturazione e la gestione del giro dei pagamenti. Il Collegio afferma la responsabilità a titolo di dolo erariale e condanna il convenuto al risarcimento di euro 127.992,48, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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