Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 103 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del Codice di giustizia contabile consente al convenuto in primo grado di ottenere la definizione alternativa del giudizio di responsabilità mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il pagamento della somma determinata con il decreto che accoglie l’istanza, entro il termine ivi fissato, integra il presupposto per la declaratoria di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile. La verifica del giudice contabile investe esclusivamente l’avvenuto versamento e il rispetto del termine, non il merito della pretesa erariale. Le spese di giudizio restano a carico del convenuto secondo l’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, già titolare di incarico presso un ente locale, chiedendo la condanna al pagamento di una somma pari al 50 per cento di 242.552,40 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il pregiudizio erariale sarebbe derivato dall’affidamento, tra il 2015 e il 2020, di incarichi ripetuti e continuativi a un professionista esterno, aventi ad oggetto funzioni di coordinatore della sicurezza, collaudatore, rinnovo del certificato di prevenzione incendi, progettazione e direzione dei lavori, oltre che, per la maggior parte, di supporto al RUP.

Il convenuto si è costituito chiedendo l’accesso al rito abbreviato e proponendo il pagamento di 25.000,00 euro, pari al 20 per cento della pretesa. La Procura ha reso parere favorevole, valutando adeguata la somma e rilevando l’insussistenza di un doloso arricchimento in capo alla parte. La Sezione ha accolto l’istanza con decreto, determinando l’importo dovuto e fissando l’onere di deposito della documentazione attestante il pagamento prima dell’udienza di definizione.

La Motivazione della Corte

La decisione muove dalla funzione deflattiva che l’art. 130 del Codice di giustizia contabile assegna al rito abbreviato, finalizzato a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La richiesta va presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previo parere del pubblico ministero, e si sostanzia nel pagamento di una somma non superiore alla metà della pretesa azionata in citazione.

La Sezione ha dato attuazione alla norma con il decreto che ha accolto l’istanza e quantificato la somma in 25.000,00 euro, importo prossimo al 20 per cento della pretesa risarcitoria. Il provvedimento ha inoltre imposto al convenuto il deposito, presso la Segreteria, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento prima dell’udienza di definizione.

Il thema decidendum si è quindi concentrato sulla verifica dei presupposti applicativi della definizione alternativa. La Corte ha accertato che la somma determinata con il decreto è stata effettivamente corrisposta all’ente locale entro il termine fissato, sulla base della documentazione prodotta: copia del bonifico e successiva reversale di incasso dell’ente.

In camera di consiglio il Pubblico Ministero ha preso atto del pagamento, come documentato dalla reversale, e ha chiesto la definizione del giudizio; la difesa si è associata. Sussistendo i presupposti previsti dall’art. 130 del Codice di giustizia contabile, la Sezione ha dichiarato l’intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l’avvenuto pagamento dell’importo ex art. 130, comma 8, del Codice di giustizia contabile.

Quanto alle spese, la Corte ha applicato l’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016, ponendole a carico del convenuto e liquidandole in 263,29 euro. Il giudizio si chiude dunque con una pronuncia di definizione che non accerta il merito della responsabilità, ma consacra l’esito consensuale del rito speciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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