Inappellabili le questioni medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 36 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c.; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenta una motivazione meramente apparente. La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e il suo mancato avvalimento, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, è insindacabile quando congruamente giustificato, non potendo supplire alle carenze probatorie della parte. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello che riproponga valutazioni medico-legali già coperte dal giudizio di primo grado.
Il Fatto
Gli eredi di un militare in congedo per fine ferma hanno proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania aveva rigettato la domanda di pensione privilegiata vitalizia per un’infermità artrosica del tratto lombosacrale. Il giudice di prime cure aveva escluso la riconducibilità della patologia al servizio prestato e non aveva ammesso i mezzi istruttori richiesti, revocando l’ordinanza che inizialmente prevedeva il ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio.
Gli appellanti hanno dedotto violazione di legge, riduzione del diritto di difesa, vizio del regime delle prove e motivazione apparente, sostenendo l’eziologia multifattoriale dell’infermità e la sussistenza di una concausalità ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’assenza di prova sulla riconducibilità dell’affezione al servizio e l’inammissibilità del gravame per l’insindacabilità delle questioni di fatto medico-legali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità, richiamando l’art. 170, comma 1, c.g.c., secondo cui nei giudizi pensionistici l’appello è consentito per soli motivi di diritto e le questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio sono espressamente qualificate come questioni di fatto.
La Sezione richiama il criterio distintivo tracciato dalle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000: i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma o il suo ambito applicativo; rientrano in tale categoria i vizi che comportano nullità della sentenza o del processo; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente; le questioni medico-legali sulla dipendenza, classifica o aggravamento sono parificate dal legislatore a questioni di fatto.
Nel caso concreto il Collegio esclude che ricorrano le ipotesi di nullità o di motivazione apparente. Il giudice territoriale aveva richiesto specifiche acquisizioni documentali, tra cui tre cartelle cliniche relative ai ricoveri presso l’ospedale militare, e su tale base aveva escluso la riconducibilità della patologia al servizio. La Corte rileva che la dipendenza da causa di servizio risultava esclusa sia dalla Commissione medica ospedaliera sia dalla Commissione di seconda istanza, e che anche il Collegio medico-legale presso il Ministero della Difesa, nel 1996, aveva ritenuto l’infermità artrosica non dipendente dal servizio.
Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio osserva che essa è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice e che il suo mancato avvalimento è insindacabile quando congruamente giustificato, non potendo supplire alle carenze probatorie della parte, fermo l’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. La sentenza di prime cure ha ravvisato l’assenza di elementi probatori sulla circostanza di fatto generatrice dell’infermità, rimasta del tutto sfornita di prova anche quanto alla precisazione temporale dell’episodio dedotto.
La Sezione conferma infine che la motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre solo quando la giustificazione addotta non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito. Esclusa la sussistenza di tali vizi e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’appello è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della natura in rito della decisione e nessun provvedimento sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.