Contributi comunitari e patto di riservato dominio: rileva la conoscenza della risoluzione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 97 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale per indebita percezione di contributi comunitari, l’erogazione degli aiuti unionali presuppone un titolo giuridicamente idoneo che attribuisca al coltivatore la disponibilità della superficie, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. Nella vendita con patto di riservato dominio, la dichiarazione con cui l’alienante si avvale della clausola risolutiva espressa ha natura recettizia e produce effetto solo al momento in cui giunge a conoscenza del destinatario. Ne consegue che, finché tale conoscenza non si perfeziona, il contratto conserva efficacia e le domande di pagamento presentate dal compratore si fondano su un titolo sussistente. Il perfezionamento della notifica tramite attestazione di compiuta giacenza fonda la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., ma non dimostra di per sé la consapevolezza del contenuto dell’atto e non basta a integrare il dolo richiesto dalla prospettazione attorea.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un imprenditore agricolo per sentirlo condannare al risarcimento di un danno erariale di euro 20.368,95, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’ISMEA. L’azione traeva origine da una denuncia della Guardia di Finanza, che aveva segnalato l’indebita percezione di contributi comunitari a valere sul FEAGA e sul FEASR.
Secondo la ricostruzione attorea, l’agricoltore aveva dichiarato nelle domande uniche di pagamento alcuni terreni acquistati dall’ISMEA con vendita con patto di riservato dominio, poi rientrati nel patrimonio dell’ente per inadempienza contrattuale. La Procura sosteneva che le dichiarazioni fossero non veritiere e rese intenzionalmente, poiché l’interessato era consapevole di aver perso la disponibilità dei fondi. Il convenuto non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza contabile, secondo cui l’erogazione dei contributi unionali è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile, che attribuisca al coltivatore la disponibilità della superficie. La mera relazione di fatto è insufficiente.
Il contratto in esame è una vendita con patto di riservato dominio, riconducibile all’art. 1523 cod. civ., con efficacia traslativa differita al pagamento dell’ultima rata. La clausola che prevedeva la risoluzione di pieno diritto per mancato pagamento di due rate annuali è qualificata come clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ. La caducazione del vincolo non è automatica: consegue alla dichiarazione della parte non inadempiente di volersene avvalere.
Tale dichiarazione ha natura recettizia, produce effetto quando giunge a conoscenza del destinatario ex art. 1334 cod. civ. e può essere resa in ogni modo idoneo, purché inequivocabile. La Corte richiama sul punto Cass. civ. Sez. II n. 32277/2023 e Cass. civ. Sez. III n. 167/2005.
Quanto alle domande del 2021, è dirimente il mancato ingresso nella sfera giuridica del destinatario della PEC del 9 marzo 2021, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della clausola. L’ISMEA aveva attestato che il messaggio risultava “accettato” dal sistema ma non “consegnato”, con avviso di mancata consegna. Data la natura recettizia dell’atto, la compravendita conservava efficacia alla data delle domande e il titolo sussisteva: l’erogazione degli aiuti era dunque legittima.
Per la domanda del 2022, invece, la richiesta è preceduta da una raccomandata del 21 luglio 2021, non ritirata, con attestazione di compiuta giacenza. Il perfezionamento di tale procedura impone di distinguere l’operatività della dichiarazione dalla effettiva consapevolezza del convenuto. Sotto il primo profilo opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., richiamandosi Cass. civ. Sez. II n. 28034/2025, Cass. civ. Sez. V n. 9862/2025 e Cass. civ. Sez. VI n. 36379/2022. Sul piano soggettivo, tuttavia, il mancato ritiro del plico, in assenza di altri elementi, esclude la componente cognitiva necessaria a configurare il dolo. La Corte richiama Cass. pen. Sez. V n. 54488/2018 e Cass. pen. Sez. II n. 34911/2023. L’azione non è dunque accolta e il convenuto è prosciolto dall’addebito.
Nota della Redazione
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