Imposta di soggiorno, conto compilato d’ufficio e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 89 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto risponde al dovere pubblico di verifica della gestione di chi, come agente contabile, maneggia denaro o valori di pertinenza di un ente pubblico, non essendo sufficiente il solo controllo amministrativo a garantire l’interesse collettivo. Il conto giudiziale compilato d’ufficio, per il mancato deposito da parte dell’agente contabile, determina in via automatica l’iscrizione a ruolo e impone la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera a), del Codice di giustizia contabile. Ove la gestione risulti regolare e il conto chiuda in pareggio, senza rilievi dell’ente destinatario del tributo né del Pubblico Ministero contabile, la Sezione approva il conto e dispone il discarico dell’agente contabile. Il discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Il Fatto

Il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021 è stato compilato d’ufficio dal Comune di appartenenza, poiché il titolare della struttura ricettiva, nella veste di agente contabile, non ha ottemperato all’obbligo di deposito nonostante i ripetuti solleciti. Il Magistrato assegnatario ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione del giudizio.

La Procura Regionale ha depositato memoria scritta ravvisando le condizioni per il discarico. Né l’amministrazione né l’agente contabile si sono costituiti. Il Pubblico Ministero intervenuto ha concluso chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la funzione del giudizio di conto. Esso si connette al dovere pubblico di verifica per i soggetti che, quali agenti contabili, svolgono una funzione comportante il maneggio di denaro o altri valori di pertinenza di un ente pubblico. Il controllo amministrativo non basta a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo sotteso all’utilizzo di quei fondi: occorre l’accertamento della regolarità della gestione nell’ambito del rapporto di impiego o di servizio con l’amministrazione di riferimento, a salvaguardia dei diritti patrimoniali degli enti pubblici.

Sul piano processuale, la Corte richiama l’art. 147, comma 3, lettera a), del Codice di giustizia contabile, che impone sempre la fissazione dell’udienza per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati. Da ciò discende, quale diretto corollario, che la redazione d’ufficio del conto determina in via automatica ed ineludibile l’iscrizione a ruolo.

Il Collegio verifica poi il rispetto dell’art. 147, comma 4, del medesimo Codice: il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del Giudice designato sono stati comunicati all’ente interessato e, per il suo tramite, all’agente contabile e al Pubblico Ministero, con piena e regolare instaurazione del contraddittorio.

Nel merito, dalla disamina del conto compilato d’ufficio con il prescritto modello, la Corte rileva che lo stesso chiude in pareggio e risulta regolare. La gestione relativa all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2021 può quindi ritenersi regolare, non essendo stati mossi rilievi né dall’ente destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile. Ne deriva l’approvazione del conto e il conseguente discarico dell’agente contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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