Inammissibile la citazione contabile se manca l’audizione richiesta dal presunto responsabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 96 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la richiesta di audizione personale formulata dal presunto responsabile in risposta all’invito a dedurre, nei termini e con le modalità previste dall’art. 67, comma 2, cod. giust. cont., vincola la Procura contabile a sentirlo prima di emettere la citazione. L’omessa audizione determina l’inammissibilità della citazione e travolge gli effetti del sequestro conservativo disposto a tutela del credito erariale. La questione di rito resta assorbente rispetto al merito e preclude il riconoscimento delle spese legali, difettando un’assoluzione nel merito. La condotta del professionista che predisponga e gestisca un sistema di fatturazioni e pagamenti incrociati, finalizzato alla neutralità finanziaria delle operazioni, integra il dolo erariale e lo rende responsabile dell’intero contributo indebitamente percepito.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio una società agricola, il suo rappresentante legale e un agronomo, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di euro 104.820,72 in favore di A.G.E.A. per l’indebita percezione di contributi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 4, Sottomisura 4.1, bando 2016.
Secondo l’accusa, le opere di recinzione ammesse a finanziamento sarebbero state realizzate in economia dalla stessa beneficiaria e documentate con fatture ideologicamente false, emesse da altre aziende agricole inserite in un circuito di pagamenti incrociati. L’agronomo, progettista e direttore dei lavori, avrebbe ideato e coordinato il sistema. I convenuti si sono costituiti eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità della citazione per mancata audizione e, per l’agronomo, la sospensione del giudizio in attesa del processo penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’incompetenza territoriale: ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. rileva il luogo in cui si è svolta la gestione delle risorse e si è verificato il fatto dannoso, entrambi in Sardegna, a nulla valendo la sede romana dell’organismo pagatore.
Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità della citazione. Il rappresentante della società, nell’atto di risposta all’invito a dedurre, aveva chiesto di essere sentito personalmente e aveva ribadito l’istanza nelle conclusioni. La giurisprudenza contabile è univoca: quando emerge l’inequivocabile volontà dell’invitato di essere ascoltato, l’omessa audizione produce l’inammissibilità della citazione. Ne deriva l’inefficacia del sequestro conservativo e l’esclusione del rimborso delle spese legali, poiché il proscioglimento è solo in rito.
Quanto all’agronomo, la Corte nega la sospensione del giudizio: l’art. 106 cod. giust. cont. richiede una pregiudizialità tecnica o giuridica, che non sussiste rispetto al processo penale pendente per gli stessi fatti, vigendo il principio di reciproca indipendenza delle azioni.
Nel merito, la Sezione ritiene fondata la domanda. Le risultanze investigative delineano un quadro indiziario grave, preciso e concordante, valutabile secondo il criterio del più probabile che non: le aziende coinvolte hanno assunto sia il ruolo di committenti sia quello di fornitori, con compensi sostanzialmente neutri. È irrilevante che le opere siano state effettivamente eseguite, perché l’erogazione pubblica presuppone l’effettività del costo documentato.
La posizione dell’agronomo è confermata dal rinvenimento, nei dispositivi sequestrati, di fatture predisposte per conto delle imprese, di file di riepilogo dei rapporti finanziari e delle chat con le indicazioni su fatture e bonifici. Tale condotta configura il dolo erariale e giustifica la condanna all’intero importo, con rivalutazione dal saldo e interessi legali.
Nota della Redazione
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