Sistema degli impegni, avanzo d’amministrazione e proroghe ultrattrentennali (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 31 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli impegni di spesa assunti contestualmente al relativo accertamento di un’entrata a destinazione vincolata sono inammissibili quando non sia ancora determinabile la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito, perché in tal caso difetta un’obbligazione giuridicamente perfezionata e il vincolo configura una mera prenotazione di impegno che decade al termine dell’esercizio. La relativa prassi contabile, contrastando con gli artt. 31, 36, comma 6, e 45, comma 2, del d.P.R. n. 97 del 2003, altera sensibilmente il risultato dell’avanzo di amministrazione. Il continuo prolungamento della durata delle concessioni e degli affidamenti dei servizi di interesse generale, impedendo la rotazione degli operatori e la rinegoziazione delle condizioni, costituisce un limite alla concorrenza e impone il rispetto dei principi dell’evidenza pubblica negli stretti limiti di legge.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha esaminato il rendiconto della gestione finanziaria relativo all’esercizio 2020 di un’Autorità di sistema portuale comprensiva dei porti di Augusta e Catania, trasmesso in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958. Il referto precedente, relativo agli esercizi 2018-2019, era stato approvato con una precedente deliberazione.
Il conto consuntivo è stato approvato nei termini, con parere favorevole del Collegio dei revisori e dei Ministeri vigilanti. Dall’istruttoria emergono profili critici nella gestione dei servizi, delle concessioni demaniali e nella rappresentazione contabile degli impegni, che la Sezione sottopone al Parlamento.
La Motivazione della Corte
Il primo profilo riguarda il c.d. sistema degli impegni. La Sezione rileva che l’Ente ha assunto impegni di spesa contestualmente all’accertamento di entrate a destinazione vincolata, per interventi infrastrutturali privi di creditore certo. Tale prassi, ad avviso della Corte, contrasta con gli artt. 31, 36, comma 6, e 45, comma 2, del d.P.R. n. 97 del 2003: in assenza di un’obbligazione perfezionata manca la determinazione della somma, del creditore e della ragione del credito. Il vincolo di spesa costituisce quindi una prenotazione di impegno che decade a fine esercizio, confluendo nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione.
La Corte sottolinea che l’inserimento nella situazione amministrativa di residui non corrispondenti a effettivi accertamenti e impegni influenza sensibilmente il risultato dell’avanzo di amministrazione, che nel 2020 passa da euro 72.356.419 a euro 80.713.171. Il principio è ispirato alla chiarezza della rappresentazione di bilancio e vale anche per le somme allocate alla voce “debiti verso fornitori” che andrebbero più correttamente iscritte tra i risconti passivi.
Il secondo profilo concerne l’affidamento dei servizi di interesse generale. La Sezione rileva che la commisurazione del corrispettivo sulla base del fatturato medio del prestatore non è conforme ai canoni di parità di trattamento e concorrenzialità. In un caso il contratto, stipulato nel 2009 per dieci anni, è stato prorogato dapprima per cinque e poi per ulteriori venticinque anni, con scadenza al 30 settembre 2051: il continuo prolungamento impedisce la rotazione degli operatori economici e la possibilità di pattuire condizioni più convenienti.
Analogo rilievo riguarda le concessioni demaniali: le concessioni in essere nel 2020, tutte affidate su istanza di parte ai sensi dell’art. 37 cod. nav., non costituiscono più la modalità esclusiva di selezione del contraente dopo la modifica dell’art. 18 della legge n. 84 del 1994 da parte della legge n. 118 del 2022 e il regolamento attuativo del 28 dicembre 2022. La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui durate eccessive stimolano gestioni inefficienti e invita l’Autorità ad allinearsi ai principi dell’evidenza pubblica, quantomeno per le nuove concessioni.
Sotto il profilo contabile, la Corte dà atto del netto miglioramento della gestione finanziaria, passata da un disavanzo di euro 35.749.409 nel 2019 a un avanzo di euro 5.193.444 nel 2020, per la contrazione delle spese correnti e in conto capitale, e della crescita del patrimonio netto. Segnala infine il pagamento di euro 795.060,74 effettuato in esecuzione di una procedura esecutiva, di cui si riserva l’approfondimento nei prossimi referti.
Nota della Redazione
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