Indebita percezione di contributi pubblici e danno erariale da rendicontazione non veritiera (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 97 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici destinati al sostegno di iniziative imprenditoriali, la percezione del beneficio a fronte di spese rendicontate come sostenute ma non veritiere integra danno erariale di importo pari all’intero aiuto percepito. L’attribuzione della sovvenzione presuppone, infatti, l’effettività del costo al quale essa si riferisce, con la conseguenza che, se l’onere non è stato realmente sopportato, viene meno la ragione stessa del riconoscimento. È pertanto integralmente illecita la percezione di benefici giustificata da fatture attestanti prestazioni di terzi rivelatesi insussistenti, anche quando il percipiente abbia altrimenti realizzato l’iniziativa finanziata. Spetta al destinatario darne conto in modo rigoroso, sì che l’Amministrazione possa verificare la corrispondenza tra gli oneri documentati e quelli concretamente affrontati.
Il Fatto
La società beneficiaria ottiene da un’Agenzia regionale un contributo di oltre 542.000 euro, a valere su fondi europei destinati al sostegno di nuove imprese innovative, per un piano di sviluppo aziendale imperniato su una tecnologia di propulsione ibrida applicata a imbarcazioni di lusso. Il piano prevedeva impiego di personale, locazione di un capannone, posto barca, materiale promozionale, fiere ed eventi e consulenze.
A fronte del mancato raggiungimento dei risultati attesi, la società chiede e ottiene dall’Ente una rimodulazione delle voci di spesa. La Guardia di Finanza segnala poi l’indebita percezione del contributo, ipotizzando la simulazione dei rapporti con il fornitore incaricato dell’organizzazione di una manifestazione promozionale e l’infedeltà delle rendicontazioni. L’Ente revoca il finanziamento e il Tribunale civile condanna la società alla restituzione; la Procura erariale cita in giudizio società e amministratore per il ristoro del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto l’istanza di sospensione del giudizio per la pendenza della causa civile. Ai sensi dell’art. 106 del codice di giustizia contabile, la sospensione è ammessa solo in ipotesi di pregiudizialità giuridica, ovvero quando la previa definizione di altra controversia costituisca il necessario antecedente logico della decisione. I due processi sono reciprocamente indipendenti, per la diversità dei parametri di valutazione della responsabilità erariale, e la mera opportunità di evitare contrasti di giudicati non integra il presupposto.
Nel merito, il Collegio ritiene che gli elementi probatori offerti dalla Procura attestino il non corretto utilizzo dei contributi, con condotta difforme da quanto dichiarato e volta a scopi diversi da quelli pubblici. La ricostruzione dei fatti dimostra che l’incarico relativo alla manifestazione promozionale non è stato svolto nei termini rappresentati all’Ente e che le spese sostenute non corrispondevano al vero. Desta sconcerto che il fornitore non abbia saputo indicare le persone contattate, i partecipanti, i fornitori e i riscontri della manifestazione, con numerose spese in contanti non documentabili.
Analogamente irragionevole appare l’affidamento del viaggio di rientro dell’imbarcazione, già presente sul posto, a un soggetto che lo ha subdelegato a terzi, invece di avvalersi dell’operatore del viaggio di andata. Ne deriva la violazione delle clausole contrattuali sulle dichiarazioni non veritiere e sulla rendicontazione di spese non reali. La Sezione osserva che il personale è stato assunto solo per i pochi mesi necessari a ottenere il finanziamento e che molti dipendenti hanno svolto mansioni diverse da quelle pattuite.
Quanto all’amministratore, il suo ruolo di amministratore di fatto è incontestabile: egli ha ricoperto la carica dalla costituzione e poi dopo le dimissioni dell’amministratrice subentrata per breve periodo, è stato direttore generale per la durata del finanziamento ed è oggi liquidatore; è inoltre l’unico ad aver incontrato il fornitore. La condotta è qualificata come dolosa, avendo la società scientemente esibito titoli di spesa non rispondenti al vero.
Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. I di Appello n. 239/2011 e n. 297/2013; Sezione giurisdizionale Sardegna n. 74/2022, n. 3/2023 e n. 66/2024), la Corte conferma che l’esecuzione delle manifestazioni promozionali non elide il danno. Il pregiudizio corrisponde all’intero aiuto e va ascritto in solido a società e amministratore, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dall’evento dannoso e interessi legali dalla pubblicazione.
Nota della Redazione
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