Chiusura dei questionari consuntivi per rendiconti privi di criticità dirimenti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 99 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, all’esito dell’esame dei rendiconti degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005, può disporre la chiusura del procedimento senza ulteriori osservazioni qualora le criticità emerse in fase istruttoria siano state superate dalle precisazioni dell’ente, ferma restando la necessità di un monitoraggio sugli aspetti gestionali ancora potenzialmente critici. Tale conclusione non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni acquisite, né esclude verifiche future sull’evoluzione dei residui attivi, sulla percentuale di riscossione e sull’adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il provvedimento, pur chiudendo la procedura, veicola raccomandazioni operative e riserve di controllo per gli esercizi successivi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari 2021-2024 del Comune di Gazzuolo, insieme alle relazioni dell’Organo di revisione, avviando un’istruttoria su profili gestionali quali il PNRR, il fondo crediti di dubbia esigibilità, la cassa vincolata, la gestione dei residui, il fondo contenzioso e i rapporti con gli organismi partecipati. L’ente versava in regime di amministrazione straordinaria per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, con nomina del Commissario prefettizio avvenuta nel dicembre 2025.
Dall’attività istruttoria erano emerse specifiche criticità relative alla capacità di riscossione, alla sussistenza di pagamenti del tesoriere non contabilizzati e a una sottostima dell’accantonamento al FCDE, che hanno indotto la Sezione a richiedere chiarimenti e documentazione integrativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato il prospetto del risultato di amministrazione del quadriennio, evidenziando una ridotta capacità di riscossione con particolare riferimento alle entrate del Titolo I e alle voci TARSU/TIA/TARI, con una percentuale di riscossione del recupero dell’evasione tributaria pari al 20,42%. Ha pertanto raccomandato un attento monitoraggio della gestione dei residui, soprattutto quelli vetusti, in considerazione della loro rilevanza per la salvaguardia dell’equilibrio e della corretta determinazione del risultato di amministrazione, riservandosi verifiche future.
Quanto ai pagamenti del tesoriere non contabilizzati, pari a euro 57.568,21, l’ente ha precisato che si trattava di girofondi in uscita e sbilanci relativi alla giornata del 31 dicembre 2024, in attesa di regolamento, e che la situazione di cassa concordava con le verifiche ordinarie e la lettera di resa del conto del tesoriere: sul punto la Sezione ha preso atto delle spiegazioni.
In relazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, la Sezione ha rilevato una sottostima dell’accantonamento per l’intero quadriennio, con percentuali oscillanti tra il 9,21% e il 26,86% dei residui attivi. In seguito alla richiesta di chiarimenti, l’ente ha trasmesso un aggiornamento del calcolo, evidenziando per gli esercizi 2021 e 2022 accantonamenti pari al 67,52% e 66,65% dei residui, e conteggi dettagliati per il 2023 e il 2024. La Sezione ha preso atto della quantificazione e della specificazione delle voci, pur segnalando una persistente e poco significativa riscossione dei residui del Titolo I, che comporta il necessario incremento dell’accantonamento con conseguente sottrazione di risorse alle finalità istituzionali.
Alla luce delle precisazioni fornite, la Sezione ha disposto la chiusura dei questionari consuntivi senza ulteriori osservazioni, con la precisazione che l’esito non implica una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi. Ha inoltre disposto la trasmissione della delibera al Commissario prefettizio e all’Organo di revisione, riservandosi di verificare negli esercizi futuri l’evoluzione dei residui.
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Nota della Redazione
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