Responsabilità contabile per fittizia rendicontazione di spese PSR e dolo erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 98 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici per investimenti nelle aziende agricole, la percezione di risorse pubbliche a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni rese da terzi e rivelatesi insussistenti integra illecito anche quando il beneficiario abbia concretamente realizzato gli interventi finanziati, poiché l’erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l’effettività del costo al quale si riferisce. La fittizia rappresentazione dei costi mediante fatture per operazioni inesistenti e la pianificazione di una neutralità finanziaria dei pagamenti, finalizzate a indurre in errore l’organismo pagatore, configurano dolo erariale. In presenza di dolo è escluso l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un imprenditore agricolo e la sua ditta individuale chiedendo la condanna al risarcimento di oltre 237.000 euro in favore dell’organismo pagatore. La segnalazione della Guardia di finanza aveva fatto emergere un sistema di indebita percezione di contributi nel quadro del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna, Misura 4 – Sottomisura 4.1, bando 2016.
Secondo l’accusa, il beneficiario aveva rendicontato costi documentati da fatture emesse da altre aziende agricole a loro volta destinatarie di analoghi contributi, in una rete di pagamenti incrociati sostanzialmente neutri. L’anticipo era stato accreditato nel novembre 2018 e il saldo nell’ottobre 2021. Il convenuto ha contestato la ricostruzione, eccependo la prescrizione, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa del processo penale e sostenendo l’effettiva realizzazione delle opere.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di prescrizione. Al termine quinquennale, in astratto spirato il 16 aprile 2023, si aggiunge la sospensione ope legis di 176 giorni prevista dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 per il segmento compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020. La notifica dell’invito a dedurre del 26 maggio 2023 risulta quindi tempestiva. In ogni caso, il doloso occultamento del danno ha reso conoscibile la fattispecie solo con la comunicazione di notizia di reato del settembre 2021, dovendosi applicare il principio di autoresponsabilità del richiedente in un procedimento basato sull’autocertificazione.
Parimenti infondata è la richiesta di sospensione. L’art. 106 del codice della giustizia contabile consente la sospensione solo in presenza di pregiudizialità tecnica o giuridica. Il giudizio penale non costituisce antecedente necessario del giudizio contabile, opera il principio di reciproca indipendenza delle azioni, e la mera consequenzialità logica non è sufficiente.
Nel merito, la Corte ritiene provato, secondo il criterio del più probabile che non, un modello organizzativo in cui le aziende agricole, collegate tramite il tecnico incaricato della progettazione e direzione dei lavori, rappresentavano costi fittizi. Gli accertamenti della Guardia di finanza ricostruiscono la neutralità finanziaria dei pagamenti: le somme corrisposte ai fornitori rientravano nella disponibilità del beneficiario mediante ulteriori fatture ideologicamente false. Il coinvolgimento nel sistema emerge dal dossier di raccordo tra le imprese e dalle conversazioni rinvenute sui dispositivi sequestrati.
La Corte afferma che l’effettiva realizzazione delle opere e l’ammissibilità dei lavori in economia non elidono il danno: le spese ammissibili sono solo quelle effettivamente sostenute, ai sensi dell’art. 8 del bando, e il mancato rispetto dei criteri comporta la revoca integrale del sostegno, secondo l’art. 19 del bando. La consapevole produzione di documentazione non veritiera e la pianificazione dei pagamenti integrano il dolo erariale.
Il danno viene rideterminato in circa 212.000 euro, detratto il recupero di oltre 25.000 euro già operato. Il potere riduttivo è escluso in presenza di dolo. La Corte, pertanto, condanna in solido al risarcimento, con rivalutazione e interessi, e conferma il sequestro conservativo nei limiti della somma.
Nota della Redazione
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