Ottemperanza al giudicato pensionistico e soccombenza virtuale dell’ente previdenziale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 136 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere presuppone che sopravvengano fatti idonei a eliminare ogni ragione di contrasto tra le parti e a soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto azionato, così da far venir meno l’interesse alla pronuncia di merito. Quando l’ottemperanza al giudicato sia stata raggiunta solo dopo l’instaurazione del giudizio e con significativo ritardo dell’ente obbligato, la declaratoria di cessazione non esonera il giudice dall’applicare il principio della soccombenza virtuale. L’ente previdenziale che abbia dato esecuzione alla sentenza in pendenza di causa va pertanto condannato al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto, con sentenza n. 490/2019 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il riconoscimento del diritto all’adeguamento del trattamento pensionistico mediante applicazione, per gli anni dal 1998 al 2000, dell’art. 36 della L.R. n. 6/1997, con declaratoria di prescrizione dei maggiori ratei maturati prima del 24 ottobre 2012 e condanna del Fondo Pensioni Sicilia al pagamento delle differenze e degli accessori.

Rimasta senza riscontro la diffida del 3 febbraio 2021, la ricorrente propose ricorso per ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Fondo diede progressiva esecuzione alla pronuncia, dapprima con il cedolino di settembre 2022 e poi con quello di ottobre 2022, fino a dichiarare esauriti gli adempimenti. La ricorrente, preso atto dell’ottemperanza, chiese la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice richiama il principio della Corte di Cassazione secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula il sopravvenire di fatti che determinino la totale eliminazione del contrasto e il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909). È necessario, con riguardo a chi ha agito, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, senza residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Nel caso concreto la cessazione della materia del contendere è stata chiesta dalla stessa ricorrente con note autorizzate del 15 gennaio 2024 e ribadita all’udienza. È stata dimostrata l’avvenuta ottemperanza alla sentenza n. 490/2019. Sussistono dunque i presupposti, concordemente invocati dalle parti, per la declaratoria.

Sul versante delle spese il giudice applica il principio della soccombenza virtuale. Il Fondo Pensioni Sicilia ha proceduto all’ottemperanza soltanto con significativo ritardo e dopo l’instaurazione del giudizio. Il ritardo e l’inerzia iniziale, fronteggiati dalla diffida rimasta senza riscontro, giustificano la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.300 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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