Riscossione elettronica dei tributi ed esclusione del maneggio di denaro pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 438 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale il funzionario dell’Agenzia delle Entrate che, per la riscossione di tasse ipotecarie e tributi speciali catastali, operi esclusivamente con modalità di pagamento elettroniche e non abbia la materiale disponibilità delle somme. Il concetto di maneggio di denaro pubblico, ai sensi dell’art. 610 del R.D. n. 827/1924, va inteso in senso lato e ricomprende gli agenti che hanno la disponibilità del denaro e il potere di gestirlo senza l’intervento di altro ufficio; tale presupposto non sussiste quando le somme confluiscono direttamente nella disponibilità dell’Agenzia, per il tramite della banca affidataria del servizio, e il riversamento in Tesoreria è obbligo di servizio della medesima banca. Il conto giudiziale reso in difetto di tale qualifica è inammissibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile addetta alla riscossione di entrate erariali e alla contabilità dei bollettari dell’Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Padova per il periodo 01/01/2021 – 13/12/2021, depositato il 24/07/2022.

Con la relazione di irregolarità n. 67 del 5 marzo 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto, rappresentativo di una gestione mista, a contabilità e a materia. Nel controllo era stato accertato un disallineamento di € 2,14, imputato all’errata registrazione dell’importo di una quietanza, poi risultato un mero errore materiale e, in quanto tale, superato. Il Magistrato, attesa la regolarità della gestione, concludeva per l’approvazione del conto e il discarico dell’agente, rilevando che si trattava dell’ultima gestione, con passaggio di consegne all’agente subentrante regolarmente verbalizzato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si è pronunciato sul conto avente ad oggetto la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui all’art. 2, comma 1, lettere h) e i), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237.

Nel periodo della gestione le riscossioni avvenivano con pagamenti elettronici POS o mediante versamento su conto corrente postale dedicato. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 237/1997, dal 1° luglio 2017 la riscossione dei tributi in questione è effettuata mediante versamento unitario, contrassegni sostitutivi, carte di debito o prepagate, modalità telematiche e altri strumenti di pagamento elettronico; dal 1° gennaio 2018 tali modalità erano divenute esclusive. Il comma 3-ter del medesimo articolo prevede che gli intermediari provvedano al versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.

La riscossione era disciplinata da un contratto normativo tra l’Agenzia delle Entrate e la banca affidataria del servizio, avente ad oggetto la riscossione delle somme versate con modalità elettroniche e il conseguente riversamento alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale. La banca era obbligata a riversare le somme, con bonifico, specificandone la suddivisione per capo, capitolo e articolo sulla base delle indicazioni fornite con la distinta di versamento predisposta dall’agente.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il concetto di maneggio di denaro, ex art. 610 del R.D. n. 827/1924, va inteso in senso lato, ricomprendendo non solo chi svolge attività di riscossione o esegue pagamenti, ma anche chi abbia la disponibilità del denaro pubblico e il potere di gestirlo senza l’intervento di altro ufficio, secondo i precedenti citati (Sez. Abruzzo n. 29/2017; Sez. Calabria n. 176/2022; Sez. I centr. app. n. 324/2008).

Applicando tale orientamento, la Corte osserva che non può ravvisarsi in capo alla funzionaria né il maneggio di denaro pubblico né il potere di disporne senza l’intervento di altro ufficio, venendo meno uno dei presupposti essenziali per qualificarla agente contabile. Le somme corrisposte dagli utenti confluiscono, infatti, nel conto corrente intestato all’Agenzia, entrando direttamente nella disponibilità dell’Agenzia stessa per il tramite dell’affidatario del servizio. La funzione della distinta di versamento è unicamente quella di consentire la corretta imputazione ai capitoli di bilancio all’atto del riversamento in Tesoreria, obbligo di servizio della banca e non del funzionario.

Il conto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Essendo il giudizio definito in base a una questione preliminare, la Corte non provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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