Spese economali e di rappresentanza: discarico solo se tipizzate e documentate (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 17 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La gestione economale ha carattere anticipatorio e derogatorio rispetto alla procedura contabile ordinaria e deve restare circoscritta alle categorie di spesa tassativamente individuate dal regolamento comunale. L’economo non può distrarre il fondo per finalità non previste e risponde del relativo addebito quando dia corso a pagamenti privi di idoneo supporto documentale e di verifica dei presupposti. Le sole irregolarità formali, prive di incidenza sostanziale e maturate in un contesto regolamentare di recente introduzione, non integrano di per sé colpa grave e non impediscono il discarico. Resta fermo che non è ammissibile la spendita di denaro pubblico per rinfreschi, liberalità e benefici aggiuntivi a favore di amministratori e dipendenti.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione di economato resa, per il periodo dal 16.10.2019 al 31.12.2019, dall’agente contabile del Comune di Terrasini. Il magistrato istruttore, con relazione depositata il 26.04.2023, aveva rilevato irregolarità formali e sostanziali e chiesto la condanna al pagamento di euro 2.189,41 in favore dell’ente, oltre interessi.

La Procura regionale ha aderito alla richiesta. L’agente contabile ha contestato la riconducibilità delle spese a quelle ammesse dal regolamento locale, sostenendo che l’elencazione utilizzata dal Comune era contenuta in una mera nota interlocutoria, che le uscite rientravano tra le spese per consiglio comunale e amministratori e che comunque difettava la colpa grave.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 73 e ss. del R.D. n. 2440/1923, gli artt. 178 e ss. e 610 e ss. del R.D. n. 827/1924, l’art. 2 della legge n. 20/1994 e le disposizioni regolamentari comunali in materia di spese economali e di rappresentanza.

Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, il ricorso alla cassa economale sconta la necessaria ascrizione alle categorie di spesa specificamente individuate dal regolamento: integrano illegittimità i pagamenti non sussumibili negli elenchi regolamentari. L’economo deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione agli scopi dell’anticipazione e verificare che il procedimento a monte sia finalizzato e sorretto da idonea documentazione.

Quanto alle spese di rappresentanza, la Corte ribadisce che il regolamento non basta a renderle legittime: debbono risultare riconducibili alle finalità istituzionali, essere commisurate al criterio di economicità e adeguatezza e non risolversi in mere liberalità. Le dichiarazioni attestanti la natura di rappresentanza, prodotte solo ex post e in forma generica, non sanano il difetto.

Il Collegio esclude anzitutto il rilievo sulla violazione del principio di cassa, qualificando la somma di euro 895,16 come mera giacenza attestata, e respinge l’assunto secondo cui spetterebbe al magistrato istruttore spiegare la non riconducibilità delle spese al regolamento. Le spese del primo gruppo, pure irregolari sul piano formale, sono ritenute discaricabili, perché ordinate da responsabili di servizio e astrattamente ricondotte alle tipologie regolamentari nel primo anno di applicazione della disciplina. Analogo esito per il biglietto aereo del Segretario generale, spesa diretta e non rimborso di missione.

Non ammette invece a discarico i libri di testo per famiglie indigenti, privi di richiesta del settore competente, e i rinfreschi per nomine, pensionamenti e scambio di auguri, riconducibili a liberalità e consumazioni vietate. Ne deriva la condanna al pagamento di euro 843,14, oltre interessi, e delle spese di giustizia per euro 90,47.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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