Ricevitore del lotto agente contabile e danno erariale per omesso riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 325 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di ricevitoria del lotto, in quanto agente contabile, è tenuto per legge e per contratto di concessione a riversare i proventi delle giocate, che entrano nel patrimonio dello Stato sin dal momento della giocata nella ricevitoria. L’omesso riversamento delle somme riscosse integra responsabilità contabile e configura dolo, con conseguente obbligo di risarcimento del danno erariale nella misura pari all’importo non versato. Dal danno va detratto quanto già incamerato a valere sulla fideiussione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, poiché tale somma ha già ristorato parzialmente l’erario. L’amministrazione danneggiata è lo Stato, e per esso il Ministero dell’economia e delle finanze, non l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il Fatto
La convenuta, titolare di una ricevitoria del lotto, era concessionaria del servizio. La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio l’ha convenuta in giudizio per il mancato versamento dei proventi del gioco relativi alle settimane contabili del 23 maggio, 30 maggio e 6 giugno 2023, per complessivi euro 9.358,84.
L’istruttoria trae origine da una segnalazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dopo la sospensione cautelare dell’attività e, in assenza di pagamento, la revoca della concessione, l’Agenzia ha incamerato euro 4.000,00 a valere sul deposito cauzionale. La convenuta, invitata a dedurre, non ha superato gli addebiti e non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dapprima dichiarato la contumacia della convenuta, ritualmente intimata. Ha poi ricostruito gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale, nesso di causalità, elemento psicologico del dolo o colpa grave e rapporto di servizio.
Quanto al rapporto di servizio, la Corte ha qualificato la convenuta come agente contabile, richiamando la giurisprudenza contabile consolidata sul punto. I proventi del lotto riscossi dai ricevitori affluiscono allo Stato: la gestione del gioco è riservata all’erario e le somme appartengono al patrimonio pubblico sin dalla giocata.
Da ciò la Sezione ha tratto una conseguenza rilevante sull’individuazione dell’amministrazione danneggiata. Questa è lo Stato, e per esso il Ministero dell’economia e delle finanze, non l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel cui bilancio le somme non affluiscono. Irrilevante è la destinazione indicata nell’ingiunzione, poiché il concessionario incassa solo per riversare allo Stato.
Sul quantum, la Corte ha sottratto dall’importo richiesto la somma di euro 4.000,00 già incamerata a valere sulla fideiussione stipulata a garanzia degli obblighi di concessione. Il danno erariale è stato quindi determinato in euro 5.358,84, oltre interessi.
Infine, l’elemento soggettivo è stato ravvisato nel dolo: l’omesso riversamento ha comportato un arricchimento personale della convenuta e una speculare perdita per l’erario. Lo stato depressivo dedotto non è stato ritenuto provato, mancando qualsiasi certificazione. La domanda è stata pertanto accolta solo in parte, con condanna al pagamento della somma rideterminata.
Nota della Redazione
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