Indebita percezione aiuti PAC da destinatario misura prevenzione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 68 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che percepisce contributi pubblici, anche comunitari, instaura con l’amministrazione un rapporto di servizio funzionale e risponde innanzi al giudice contabile del danno erariale derivante dallo sviamento delle risorse. La misura di prevenzione divenuta definitiva costituisce causa ostativa al riconoscimento e alla conservazione dei benefici pubblici, ai sensi dell’art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. n. 159/2011. Il beneficiario che ometta di dichiarare la causa interdittiva e consegua le erogazioni mediante dichiarazioni non rispondenti al vero è responsabile a titolo di dolo, per volontaria e consapevole inosservanza degli obblighi dichiarativi. Il danno è pari alle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

Il Fatto

La Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia ha citato in giudizio un agricoltore chiedendo la condanna al pagamento di Euro 3.346,46, oltre interessi e spese, in favore di AGEA. Secondo l’atto di citazione, l’uomo aveva presentato le Domande Uniche di Pagamento per le campagne dal 2013 al 2016 ed era stato destinatario di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale, divenuta definitiva nel 1992.

La contestazione riguardava l’esposizione di dati non veri circa la propria posizione interdittiva. Il convenuto non si è costituito, non ha depositato deduzioni né richiesto l’audizione personale. All’udienza il Pubblico Ministero ha insistito nella domanda.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente citato. Ha poi affermato la propria giurisdizione richiamando il principio secondo cui il privato percettore di contributi pubblici, concorrendo alla realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, assume la posizione propria di un dipendente o amministratore pubblico. Sviando le risorse, egli realizza un danno erariale e ne risponde innanzi al giudice contabile (richiamate Cass. S.U. n. 4511/2006, Cass. S.U. n. 5019/2010 e C. conti, Sez. Giur. Puglia, n. 450/2022).

Nel merito la domanda è stata ritenuta fondata. La Corte ha accertato, su base documentale, la presentazione delle domande e la percezione delle somme per le singole campagne. Ha inoltre verificato che la sorveglianza speciale era divenuta definitiva prima della presentazione delle istanze.

Il Collegio ha ritenuto che l’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 precluda il riconoscimento dei benefici pubblici e determini la decadenza da quelli concessi. La condotta di chi consegue un contributo agricolo omettendo di informare l’ente concedente della misura di prevenzione è sanzionabile anche quando la misura sia ormai risalente (richiamata Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, n. 114/2022).

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo: il convenuto, dichiarando nelle domande di conoscere la normativa e gli effetti sanzionatori delle dichiarazioni non veritiere, ha taciuto la causa ostativa a lui nota, al fine di conseguire benefici non spettanti. Il pregiudizio è stato quantificato nell’importo erogato, con condanna al pagamento della somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e con le spese poste a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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