Ottemperanza al giudicato sul diritto all’indennizzo per danno da emotrasfusione (TAR Puglia n. 1000 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza del giudicato e l’inerzia dell’amministrazione debitrice, verificando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, quale condizione di procedibilità. Accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il compenso del commissario rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale del contenzioso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto all’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, commisurato alla settima categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con condanna del Ministero della Salute al pagamento della sorte capitale, degli interessi e della rivalutazione. La Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro, aveva respinto l’impugnazione del Ministero, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il Ministero non proponeva ulteriore impugnazione, sicché la stessa acquisiva forza di giudicato.
Poiché l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato il presupposto del giudizio di ottemperanza, ossia l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato. La sentenza della Corte d’Appello di Bari è stata notificata all’Avvocatura distrettuale dello Stato e al Ministero il 21 febbraio 2024; essa è pertanto divenuta definitiva per il decorso dei termini abbreviati previsti dagli artt. 325 e 26 c.p.c., come attestato dalla Cancelleria il 16 ottobre 2024.
Il Tribunale ha poi esaminato la condizione di procedibilità rappresentata dal termine dilatorio di 120 giorni fissato dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tale termine è decorso infruttuosamente, senza che risulti alcun adempimento da parte del Ministero intimato. Sussistono dunque tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso.
Di conseguenza, il Collegio ha ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme liquidate in favore del ricorrente, oltre alle spese processuali come ivi determinate. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’integrale esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura di parte, dell’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione debitrice. Quanto al compenso, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, che ne sancisce l’inclusione nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con riguardo al carattere seriale del contenzioso e con attribuzione ai legali del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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