Oneri di urbanizzazione per destinazione d’uso mista e divieto di assorbimento d’ambito (TAR Lombardia n. 1207 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione degli oneri di urbanizzazione, quando l’intervento edilizio prevede diverse destinazioni d’uso all’interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione, ai sensi dell’art. 44, comma 11, della L.R. Lombardia n. 12/2005. Non è consentito operare un assorbimento funzionale della destinazione d’uso nell’ambito di zona, poiché il criterio di calcolo è la concreta destinazione funzionale di ciascuna porzione immobiliare e non la destinazione prevalente dell’ambito urbanistico. Ciò che rileva è l’aggravamento del carico urbanistico effettivamente generato dall’intervento, che varia al variare della destinazione d’uso e non della zona astrattamente considerata.

Il Fatto

La società ricorrente impugna la comunicazione con cui il Comune le ha rappresentato di non dover dare luogo al procedimento amministrativo per la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione relativi a un permesso di costruire convenzionato, e agisce altresì per l’accertamento della parziale non debenza delle somme già corrisposte e per la condanna dell’Ente alla ripetizione dell’indebito.

La controversia muove dall’erronea applicazione, secondo la ricorrente, delle tariffe proprie degli ambiti prevalentemente terziari anche alle superfici destinate all’esposizione e al commercio di autovetture. L’immobile ricade in un ambito a prevalente destinazione produttiva secondaria, ove le norme tecniche di attuazione ammettono insediamenti commerciali entro il limite del 20% della SLP. Da qui la tesi dell’assorbimento: l’intero manufatto avrebbe dovuto essere assoggettato alla tariffa dell’ambito produttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il permesso di costruire ha riguardato una nuova costruzione con destinazione d’uso mista, produttiva e commerciale, con una SLP pari a 3035,56 mq per la parte produttiva e a 42,71 mq per la parte commerciale.

In punto di diritto, il Tribunale richiama la nozione tradizionale di oneri di urbanizzazione quali compensazione per la collettività dell’incremento di carico urbanistico causato dall’attività edificatoria, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. IV, n. 6586 del 2024. Gli oneri sono proporzionali al carico urbanistico, che varia al variare della destinazione d’uso, poiché la domanda di dotazioni territoriali dipende dall’entità dell’immobile e dalla sua funzione.

Su tale premessa si innesta il dato normativo dell’art. 44, comma 11, della L.R. Lombardia n. 12/2005, che impone di determinare il contributo sommando le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione. Il Collegio ne trae la conseguenza che il concetto di ambito non può sovrapporsi, a fini qualificanti, a quello di destinazione d’uso, operando solo quest’ultima quale presupposto dell’onere. La possibilità di diverse destinazioni all’interno dello stesso ambito non incide sul carico urbanistico che ciascuna funzione produce autonomamente.

Il calcolo degli oneri si ottiene moltiplicando il volume del progetto per il valore degli oneri primari e secondari in relazione alla categoria funzionale dell’intervento, e non in base alla destinazione urbanistica prevalente della zona. Rileva quindi la concreta destinazione funzionale e non l’astratta destinazione prevalente dell’ambito. Ne consegue la legittimità del contributo applicato dall’Amministrazione, in ragione del carico urbanistico generato dal complesso a destinazione mista.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura puramente interpretativa della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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