Opere su area demaniale, precarietà funzionale e titolo edilizio (TAR Liguria n. 1000 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La natura precaria dell’opera edilizia non si desume dalle dimensioni o dai materiali, ma dalla destinazione funzionale a usi temporanei. Le strutture stabilmente inserite in un ciclo produttivo continuo, come quello di un cantiere navale, non rientrano nell’edilizia libera né nell’edilizia comunicata, e costituiscono nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. Soggiacciono pertanto all’ordine di demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Grava sul privato l’onere di provare l’epoca di realizzazione del manufatto anteriore all’introduzione del titolo edilizio. Il parere della commissione per il paesaggio non è necessario per i provvedimenti di demolizione.
Il Fatto
La società ricorrente svolge da oltre un decennio attività di cantieristica navale, con deposito e rimessaggio di imbarcazioni e connesse riparazioni, su un’area in concessione demaniale marittima in Comune di Riva Ligure e su terreni privati circostanti. Il Responsabile del Servizio notificava un’ordinanza di demolizione di asserite opere abusive, individuate con lettere da a) a l), con contestuale ripristino dei luoghi.
La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, articolando undici motivi: natura precaria delle opere e conseguente esonero dal titolo edilizio; in subordine, applicabilità della sola sanzione pecuniaria; remota costruzione di un manufatto in muratura; natura di opera libera del battuto di cemento, con istanza di accertamento di conformità; insussistenza dell’obbligo di titolo paesaggistico e mancata acquisizione del parere della commissione per il paesaggio; violazioni del codice della navigazione, del piano di bacino e del P.R.G.
La Motivazione della Corte
In corso di causa la società ha dichiarato di non avere più interesse all’annullamento con riferimento a sei opere ricadenti su area demaniale, rinunciando ai motivi settimo e ottavo. Il Collegio dichiara pertanto la parziale improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse.
Sul residuo, il Tribunale osserva che le opere ancora contestate — prefabbricati, tettoie e serra metallica ad uso deposito, un manufatto in muratura e una struttura metallica scoperta tipo hangar — presentano superfici e altezze di notevole entità. Tali strutture necessitano di idoneo titolo edilizio e non possono rientrare nella nozione di edilizia libera né in quella comunicata.
Il Collegio esclude la qualificazione come opere precarie ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. e), l.reg. n. 16/2008, rilevando che quasi tutte superano il limite dimensionale di 50 mq previsto dalla norma regionale. Il criterio dirimente è però funzionale: manca la destinazione a usi temporanei, poiché le opere insistono in un’area in cui il processo industriale è continuo e non occasionale come nei cantieri edili. Richiama in proposito Cons. Stato, sez. IV, n. 10444 del 2024 e TAR Toscana, sez. III, n. 1398 del 2013.
Le opere rientrano dunque nella nozione di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, con rigetto dei primi due motivi. Quanto alle opere soggette a SCIA, la sanzione demolitoria può essere evitata solo in presenza di conformità agli strumenti urbanistici, per il richiamo operato dall’art. 37 all’art. 31 del medesimo testo unico.
Il terzo motivo è infondato: sul privato grava l’onere di comprovare la realizzazione del manufatto in epoca anteriore all’obbligo di titolo edilizio (Cons. Stato, sez. VII, n. 1490 del 2025). Il quarto è improcedibile, riguardando la piazzola tra le opere dichiarate demolite. I motivi quinto e sesto sono infondati: le opere richiedono il titolo paesaggistico e non figurano nell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017; il parere della commissione per il paesaggio non è necessario per i provvedimenti di demolizione (TAR Campania, sez. V, n. 135 del 2025).
Il Collegio ritiene infine di poter prescindere dall’esame degli ulteriori rilievi, applicando il principio secondo cui la legittimità di una sola delle ragioni poste a base dell’atto plurimotivato sostiene il provvedimento, con assorbimento delle censure residue (Cons. Stato, sez. V, n. 7911 del 2024). Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese per la costituzione meramente formale del Comune.
Nota della Redazione
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