Cannule a doppia angolazione nella gara di microinfusori: sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 10015 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può prescrivere nella lex specialis, a pena di esclusione, requisiti tecnici che restringono la platea dei concorrenti quando tali requisiti risultino pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito dalla gara. Ove la verificazione disposta in giudizio confermi la sostenibilità tecnico-clinica della specifica tecnica imposta, non è configurabile una illegittima barriera all’accesso alla selezione, ma un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti e dell’evidente sproporzione, non potendosi sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione. L’esclusione dell’offerta che si discosti dalla prestazione richiesta non contrasta con il principio di proporzionalità quando il divario riguardi un elemento essenziale del capitolato.
Il Fatto
La società appellante impugnava davanti al TAR Campania la procedura indetta dalla committente regionale per la fornitura di microinfusori per insulina e sistemi di monitoraggio continuo della glicemia. La contestazione investiva, in particolare, il lotto relativo ai sistemi con algoritmo di controllo automatico dell’insulina e la clausola del disciplinare che imponeva, a pena di esclusione, la disponibilità di cannule in almeno due lunghezze, una per ciascuna tipologia di inserzione, orizzontale e verticale.
Secondo la ricorrente, l’imposizione della cannula a inserzione obliqua difettava di fondamento scientifico ed empirico, risolvendosi in una restrizione della concorrenza non proporzionata. Il TAR disponeva una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. e, con sentenza in forma semplificata, respingeva il ricorso sul duplice rilievo della sostenibilità tecnica del requisito e dell’insindacabilità nel merito delle scelte rimesse alla discrezionalità tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutti e quattro i motivi di appello, confermando la sentenza di primo grado. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla verificazione e al suo supplemento istruttorio. La relazione del verificatore ha evidenziato che la letteratura scientifica disponibile sul punto è assai ridotta e composta da studi osservazionali, ma ha comunque documentato che, in talune categorie di pazienti, l’inserzione obliqua riduce l’incidenza di complicanze locali, quali infezioni cutanee e dislocazioni accidentali del dispositivo, grazie a un miglior ancoraggio nel tessuto sottocutaneo.
Su questa base la Sezione ha ritenuto che la previsione del capitolato non sia inattendibile quanto a fondamento scientifico e risulti sorretta da motivazioni tecnico-cliniche. Ne deriva l’esclusione della configurabilità di una illegittima barriera alla partecipazione: viene in rilievo un requisito tecnico ragionevolmente imposto dall’amministrazione in funzione del più efficace perseguimento del risultato cui la gara è orientata.
La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l’amministrazione è legittimata a introdurre nella lex specialis disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché la scelta non risulti irragionevolmente limitativa della concorrenza e si traduca in requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo. Richiama in proposito Cons. St., Sez. V, n. 4440 del 23 settembre 2015.
Quanto alla pretesa introduzione giudiziale di un argomento economico, il Collegio ha rilevato che il percorso del TAR ha riguardato essenzialmente la ragionevolezza delle clausole e che il rilievo è in ogni caso ininfluente. Sulla asserita flessibilità dell’accordo quadro, la Sezione ha ribadito che la scelta della rilevanza da attribuire alla prestazione rientra nella sfera discrezionale del committente e che la coerenza del bene con le evidenze scientifiche rende la difformità idonea a incidere sulla corretta esecuzione dell’accordo. Sul piano del sindacato giurisdizionale, la Corte ha richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 1487 del 27 marzo 2014, secondo cui rileva la valutazione complessiva di affidabilità dell’offerta.
Infine, il principio di proporzionalità non è stato ritenuto violato: il divario tra la prestazione offerta, con cannula a inserzione solo verticale, e quella richiesta dal bando integra un elemento essenziale del capitolato. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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