Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 537 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle parti costituite almeno dieci giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio quando le parti resistenti non si oppongono. L’estinzione è dichiarata dal giudice con sentenza, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e non richiede l’esame nel merito della controversia. La declaratoria di estinzione per rinuncia può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di lite, in ragione delle peculiarità della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il decreto del Ministero dell’Interno con cui gli era stata applicata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per contestare il ricorso, e l’istanza cautelare proposta dall’interessato è stata respinta con ordinanza.

In data 14 gennaio 2026, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata in pari data all’Amministrazione resistente. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che ricorrono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia. L’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. prescrive che l’atto di rinuncia, redatto secondo le modalità indicate dal comma 1 della medesima disposizione, sia notificato alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie, la rinuncia è stata ritualmente notificata all’Amministrazione resistente, la quale non ha manifestato opposizione.

La declaratoria di estinzione trova il proprio fondamento nell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che annovera la rinuncia tra le cause di estinzione del giudizio. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, senza esaminare il merito delle censure dedotte dal ricorrente avverso il provvedimento disciplinare.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità della controversia e la circostanza che l’esito del giudizio non è riconducibile all’accoglimento o al rigetto delle rispettive pretese sostanziali. La sentenza ha infine ordinato l’esecuzione della decisione da parte dell’autorità amministrativa e disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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