Ottemperanza e commissario ad acta per Carta del docente (TAR Lazio n. 7546 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, allorché l’Amministrazione non abbia adempiuto nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina fin da ora un commissario ad acta che provvederà, con facoltà di delega e senza compenso, in caso di infruttuoso decorso del termine. La condanna alle penalità di mora richiede, invece, la previa verifica di una perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, da accertarsi su istanza della parte interessata.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per un importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, quest’ultima non aveva provveduto al pagamento. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo validamente azionato e notificato all’Amministrazione. Risultava, inoltre, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, come richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse provveduto al pagamento delle somme dovute.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso di tale termine, ha nominato fin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni su richiesta del ricorrente.
Il Collegio ha, invece, escluso allo stato la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, rinviando ogni valutazione a un’eventuale fase successiva in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, su apposita istanza della parte. Ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in € 800,00, disponendo la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti di loro competenza.
Nota della Redazione
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