Sanatoria edilizia, doppia conformità e onere della prova a carico del privato (Cons. Stato n. 10018 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere vincolato, che non richiede altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie. L’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità — non contrarietà del manufatto alla disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia a quello della istanza — grava interamente sulla parte privata, che versa in situazione di illecito. In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una sola delle ragioni giustificatrici per condurre al rigetto del ricorso. La valutazione sulla sostituibilità della sanzione demolitoria con quella pecuniaria ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 attiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e non costituisce condizione di legittimità di quest’ultimo.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune un progetto per il recupero abitativo di un sottotetto mediante sopraelevazione, opera realizzata in assenza di titolo edilizio. Seguivano una prima istanza di permesso in sanatoria, una SCIA per la posa di serramenti e un primo diniego con ordine di demolizione. In data 20 dicembre 2013 l’interessato presentava una nuova istanza di sanatoria avente ad oggetto il recupero del sottotetto, la creazione di un vano scala e la costruzione di una tettoia esterna.

Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il Comune respingeva l’istanza e ordinava la demolizione. Il TAR Lombardia respingeva il ricorso; l’interessato appellava lamentando il difetto di motivazione del diniego e l’illegittimità dell’ordine demolitorio per mancata valutazione della fiscalizzazione dell’abuso.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare, il Collegio nega la richiesta di rinvio, non ravvisando una situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., anche perché il TAR aveva già rinviato la trattazione cautelare del giudizio collegato proprio in attesa della definizione del presente appello.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il diniego non difetta di motivazione: esso richiama il preavviso di rigetto e l’istruttoria tecnica dello Sportello Unico. L’accertamento di conformità è atto vincolato e l’onere della doppia conformità è interamente a carico del privato, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2660 del 2023 e da Cons. Stato, Sez. II, n. 8752 del 2024.

Il diniego costituisce atto plurimotivato: distanze dalle pareti finestrate ex art. 9 D.M. n. 1444/1968, aumento di superficie lorda di pavimento, difformità rispetto ai pareri della Commissione per il Paesaggio e carenze documentali. Il ricorrente non ha provato la doppia conformità né l’illegittimità di tutte le ragioni giustificatrici. Secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 8251 del 2023, la legittimità di una sola di esse è sufficiente al rigetto.

Il Collegio richiama la Corte cost. n. 72 del 2025: non è configurabile un legittimo affidamento in capo a chi versi in situazione antigiuridica per realizzazione di opera abusiva. Quanto al secondo motivo, la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria va valutata nella fase esecutiva, non prima dell’ordine (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1 del 2022); il precedente invocato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1849 del 2023) riguarda fattispecie diversa. L’appello è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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