Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso il silenzio (TAR Sardegna n. 1001 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull’istanza che aveva dato luogo all’inerzia dell’amministrazione determina la carenza di interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio. Analoga sorte segue il ricorso per motivi aggiunti quando gli atti impugnati siano stati superati da una successiva determinazione che abbia riconosciuto la pretesa sostanziale del ricorrente. L’improcedibilità va dichiarata anche quando è la stessa parte ricorrente a dichiarare la cessazione della materia del contendere e a non coltivare i motivi aggiunti. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla sopravvenienza di elementi nuovi e dalla difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, idonea a incidere sulla previa conoscibilità delle ragioni delle parti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima su un porto destinato al diporto nautico, ha agito avverso il silenzio serbato dalla Regione in relazione alla proposta di finanza di progetto ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023 e alla connessa domanda di differimento del termine di scadenza della concessione in essere.

Costituitasi in giudizio, la Regione ha eccepito l’improcedibilità per l’avvenuto rilascio dei titoli concessori e per l’avvio dell’istruttoria sulla proposta di project financing. La ricorrente ha quindi impugnato con motivi aggiunti le determinazioni di proroga provvisoria della concessione e gli atti presupposti, deducendone l’illegittimità sul presupposto che la proroga provvisoria dovesse durare sino al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori. La causa è giunta alla decisione dopo una sentenza non definitiva che ha disposto la conversione del rito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, sono intervenuti fatti nuovi rilevanti ai fini della decisione. Quanto alla domanda avverso il silenzio sull’istanza di project financing, la vicenda contenziosa si è ridefinita per effetto dell’adozione del provvedimento di diniego, che la ricorrente ha impugnato con autonomo ricorso davanti allo stesso Tribunale. La sopravvenienza del provvedimento espresso esclude quindi la perdurante utilità di una pronuncia sull’inerzia.

Quanto ai motivi aggiunti avverso il diniego di proroga, la Regione ha adottato una successiva delibera di proroga della concessione al 2027. Poiché la proroga era stata richiesta proprio sino al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori e alla luce del rigetto dell’istanza di finanza di progetto, la stessa ricorrente ha dichiarato di non intendere coltivare i motivi aggiunti.

Il Tribunale precisa che non può dirsi soddisfatto l’interesse sotteso ai motivi aggiunti, né quello sotteso all’istanza di project financing, posto che quest’ultima è stata rigettata e il relativo provvedimento è stato impugnato con ricorso autonomo. Da ciò consegue la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sia del ricorso avverso il silenzio sia dei motivi aggiunti.

Sulle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione. La decisione di improcedibilità e la difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, idonea a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, giustificano la statuizione, in linea con l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2025, n. 7286. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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