Gestione post operativa della discarica: oneri a carico dei Comuni consorziati (Cons. Stato n. 5947 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione dei rifiuti urbani, il Consorzio obbligatorio istituito ai sensi del d.P.R. n. 915 del 1982 è titolare del potere di affidare la gestione operativa e post operativa della discarica e di porre i relativi oneri economici a carico dei Comuni consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Non integra gli estremi dell’incompetenza in concreto né dell’eccesso di potere l’affidamento deliberato dal Commissario straordinario, poiché il potere trova fondamento nella natura obbligatoria del Consorzio e nella devoluzione statutaria degli oneri ai singoli enti. L’art. 114, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000 impone all’ente locale consorziato un obbligo di vigilanza sull’attività del Consorzio. Ne consegue che la mancata previsione dei costi di gestione post operativa nel Piano Economico Finanziario è imputabile anche all’inerzia dei Comuni, senza che possa invocarsi la lesione dell’autonomia finanziaria o del principio di leale collaborazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda i provvedimenti con cui il Consorzio comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti urbani “Area Piomba-Fino”, la Regione Abruzzo e l’Autorità di gestione integrata rifiuti hanno affidato, per cinque anni, il servizio di gestione operativa e post operativa degli invasi della discarica di proprietà del Consorzio stesso. L’ente, istituito nel 1988 e a lungo commissariato, versa da anni in una situazione di criticità economico-finanziaria.
I Comuni consorziati hanno impugnato davanti al TAR Abruzzo il decreto presidenziale regionale di ripristino della gestione ordinaria e gli atti connessi, contestando i costi posti a loro carico. Il TAR, con la sentenza n. 469 del 2025, ha respinto il ricorso. I Comuni hanno proposto appello, deducendo l’incompetenza del Commissario e la violazione del principio “chi inquina paga” e della leale collaborazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Preliminarmente il Collegio esclude la pertinenza dei lodi arbitrali prodotti dagli appellanti, in quanto attinenti al rapporto privatistico e societario fra i singoli Comuni e il Consorzio e a domande non riguardanti i costi della gestione operativa della discarica.
Sul primo motivo, gli appellanti sostengono di non aver contestato il difetto assoluto di attribuzione del Commissario, bensì l’eccesso di potere e l’incompetenza in concreto, per avere questi inciso sull’autonomia finanziaria dei Comuni senza il loro preventivo coinvolgimento. La Corte riporta la disciplina di riferimento: l’art. 3 del d.P.R. n. 915 del 1982 attribuisce obbligatoriamente ai Comuni le attività di smaltimento dei rifiuti urbani, che l’art. 8 consente di esercitare anche mediante concessioni a enti specializzati. Il Consorzio è pertanto di tipo obbligatorio.
Lo Statuto consortile prevede che, alla cessazione del Consorzio, gli impianti con i relativi oneri patrimoniali e di esercizio siano trasferiti ai singoli enti in proporzione alle quote di partecipazione. Da ciò la Corte deduce che la base legale dell’affidamento e della connessa copertura dei costi a carico dei Comuni risiede proprio nell’affidamento del servizio al Consorzio obbligatorio, con esclusione di ogni incompetenza in concreto.
Quanto alla dedotta lesione dell’autonomia finanziaria, il Collegio osserva che il Consorzio ha più volte invitato i Comuni a prevedere nei PEF Tari le somme necessarie. Un primo invito è rimasto privo di riscontro; un secondo ha rinnovato la richiesta di approntare gli strumenti finanziari per assicurare la copertura dei costi. Non si ravvisa dunque alcuna lesione del dovere di leale collaborazione.
Sul secondo motivo, la Corte richiama l’art. 114, comma 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, che pone in capo all’ente locale consorziato l’obbligo di vigilanza sull’attività del Consorzio. La mancata adozione di un formale impegno di spesa è imputabile, oltre che al Consorzio lungamente commissariato, all’inerzia dei Comuni: il PEF dagli stessi approvato non contiene alcun riferimento ai costi di gestione post operativa, pur essendo noto dal 2010 che le tariffe di conferimento avrebbero dovuto comprenderli. L’appello è quindi respinto, con condanna dei Comuni alle spese.
Nota della Redazione
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