Permesso di costruire in deroga: legittimo senza avviso al vicino (TAR Puglia n. 1001 del 30.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vicino del richiedente un permesso di costruire in deroga non rientra tra i destinatari dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, poiché l’estensione dell’onere comporterebbe un aggravio in contrasto con i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Il permesso di costruire in deroga ex art. 14 d.P.R. n. 380/2001 richiede una motivazione sull’interesse pubblico che può discendere dalla destinazione dell’edificio e dalla qualificazione del richiedente come ente del Terzo Settore, i cui locali sono compatibili con le destinazioni d’uso del D.M. n. 1444/1968 ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 117/2017. La monetizzazione degli standard costituisce modalità alternativa e legittima di soddisfacimento dei fabbisogni di attrezzature pubbliche rispetto alla cessione delle aree.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’area adiacente a un lotto sul quale sorgeva da tempo un fabbricato destinato a Residenza Sanitaria Assistenziale, impugnava la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva approvato, ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 380/2001, il progetto di sopraelevazione a secondo piano di parte del complesso, riconoscendo l’interesse pubblico dell’intervento e autorizzando la monetizzazione per la mancata cessione degli standard.

La controversia era introdotta con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’ente controinteressato. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche la nuova deliberazione consiliare con cui il Comune aveva riapprovato il medesimo progetto in deroga alle previsioni del piano, riproponendo le censure già formulate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Sul primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale osserva che la ricorrente, pur proprietaria di un’area adiacente, non riceve effetti diretti dalla delibera. Richiamando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, il giudice afferma che i vicini controinteressati non sono destinatari della comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, neppure quando si tratti di soggetti in precedenza oppostisi all’attività edilizia del confinante.

Quanto ai presupposti della deroga, il Tribunale esclude che la deliberazione del 2000 contenesse limitazioni ampliative a carico dell’ente, che l’amministrazione avrebbe comunque potuto rivalutare. L’interesse pubblico risulta espressamente riconosciuto nella delibera del 2023, con valutazione della connessione tra destinazione dell’edificio e interesse perseguito, tra cui il benessere sociale e la cura delle fasce più deboli. A ciò si aggiunge la qualificazione dell’ente come soggetto del Terzo Settore, i cui locali sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 117/2017.

Sulla dedotta mancanza di piano attuativo, il Collegio rileva che l’intervento riguarda la sopraelevazione di un edificio esistente, senza consumo di nuovo territorio, urbanisticamente legittimato dalla originaria concessione edilizia rilasciata in variante.

Sulla violazione dell’art. 8 D.M. n. 1444/1968, il Tribunale sottolinea che la norma non pone un limite assoluto di altezza ma richiede una compatibilità, ritenuta rispettata. Quanto alle distanze dai confini, i dati progettuali non efficacemente contraddetti dimostrano il rispetto dell’art. 13 delle NTA del P.d.F., essendo la sopraelevazione arretrata di oltre sette metri rispetto al lato di interesse della ricorrente.

Infine, sulla monetizzazione degli standard, il Collegio condivide la tesi delle parti resistenti: essa costituisce modalità alternativa di soddisfacimento dei fabbisogni di attrezzature pubbliche rispetto alla cessione delle aree. I provvedimenti impugnati sfuggono pertanto alle censure, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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