Occupazione senza titolo e giurisdizione sulla servitù di dicatio ad patriam (TAR Marche n. 1001 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al riparto di giurisdizione, la domanda di restituzione e risarcimento per occupazione illegittima di un fondo va scrutinata distinguendo le posizioni delle amministrazioni intimate. Se nessuna procedura espropriativa è stata avviata né alcuna occupazione è imputabile all’amministrazione statale, le domande nei suoi confronti sono rigettate nel merito, non sussistendo la giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. f), cod. proc. amm.. La domanda risarcitoria riqualificata come richiesta di indennizzo previsto da risalenti norme speciali soggiace alla prescrizione ordinaria ex art. 2946 cod. civ.. Ove la decisione dipenda dalla definizione di una controversia pendente davanti al giudice ordinario sull’esistenza di una servitù per dicatio ad patriam, il giudice amministrativo sospende il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. e art. 39 cod. proc. amm..
Il Fatto
I ricorrenti, quali eredi dell’originario proprietario, agiscono per l’accertamento dell’illegittima occupazione e trasformazione di un’area sita nel Comune di Sirolo, sulla quale insisteva una casa padronale demolita sul finire degli anni Cinquanta per realizzarvi l’attuale piazza. Chiedono la restituzione previa rimessione in pristino e, in subordine, il risarcimento per perdita della proprietà e per mancato godimento.
Il Tribunale ordinario di Ancona, con sentenza n. 357/2023, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, richiamando il collegamento causale delle condotte con l’esercizio di pubblici poteri in materia di trasferimento degli abitati minacciati da frane. I ricorrenti ripropongono le domande davanti al TAR ex art. 59, comma 2, legge n. 69/2009. Resiste anche il Comune, che ha depositato la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 315/2025, con cui è stata riconosciuta in suo favore la servitù per dicatio ad patriam, provvedimento sub iudice per ricorso in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che le amministrazioni intimate rivestono posizioni distinte. Il Ministero, in epoca risalente, ha curato le demolizioni degli edifici prossimi all’area in frana per ragioni di sicurezza, senza mai occupare l’area di sedime. La dichiarazione di pubblica utilità prevista dalle vetuste norme riguardava le aree di atterraggio per le abitazioni sostitutive, non i sedimi oggetto di demolizione.
Ne segue che nessuna procedura espropriativa è stata avviata dal Ministero né alcuna occupazione è dedotta nei suoi confronti. La giurisdizione esclusiva va quindi affermata ex art. 133, lett. f), cod. proc. amm. e non ex lett. g), perché rispetto ai terreni in rilievo non è configurabile alcun esproprio incompiuto.
La domanda principale di restituzione e quella di risarcimento per mancato godimento sono respinte. La domanda subordinata viene riqualificata come richiesta dell’indennizzo previsto dall’art. 67, comma 1, legge n. 445/1908, pari a cento metri quadrati per ogni proprietario o capo di famiglia. Non risultano però richieste scritte nei dieci anni precedenti la domanda di mediazione, onde l’eccepita prescrizione ex art. 2946 cod. civ. opera, in disparte la fondatezza del diritto.
Quanto alle domande verso il Comune, il Collegio sospende il giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. e art. 39 cod. proc. amm., con riserva sulla giurisdizione, perché la decisione dipende dalla definizione della controversia sull’esistenza della servitù pubblica per dicatio ad patriam pendente davanti al giudice ordinario. Le spese verso il Ministero sono compensate; le altre restano al definitivo.
Nota della Redazione
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