VIA e AIA discarica: progetto definitivo da adeguare alle prescrizioni degli enti (TAR Calabria n. 1001 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di VIA e AIA di una discarica, l’art. 10, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2003 impone che il provvedimento autorizzatorio contenga l’esplicita approvazione del progetto definitivo già adeguato alle prescrizioni impartite dagli enti intervenuti in conferenza di servizi. Tale adeguamento non costituisce un inutile aggravamento procedimentale, ma risponde alla funzione preventiva della valutazione di impatto ambientale: solo su un progetto definitivo aggiornato la STV può esaminare le interferenze tra le nuove opere di regimazione idraulica e il layout dell’impianto conforme alle BAT di cui al d.lgs. n. 121/2020. La valutazione tecnica discrezionale che esige siffatto aggiornamento è ragionevole e coerente con la ratio degli istituti, e non è sindacabile nel merito salvo illogicità o errore di fatto. La chiusura negativa della conferenza «sulla base delle posizioni prevalenti» ex art. 14-quater, comma 3, l. n. 241/1990 risponde a un apprezzamento qualitativo, non meramente numerico, delle posizioni espresse.
Il Fatto
La società ricorrente chiede l’annullamento del decreto con cui la Regione Calabria ha respinto la richiesta di giudizio di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale per una discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in località Giammiglione, nel territorio del Comune di Crotone, insieme agli atti della conferenza di servizi.
La vicenda procedimentale risale al 2009 e ha attraversato quattro dinieghi, due annullamenti giurisdizionali e una sospensione disposta con legge regionale. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il terzo diniego, la Regione ha convocato una nuova conferenza, acquisendo il parere favorevole della STV e richiedendo alla società la progettazione definitiva aggiornata alle prescrizioni dell’Autorità di Bacino e al d.lgs. n. 121/2020. La società ha contestato la richiesta rinviando alla documentazione del 2009. La seduta conclusiva si è chiusa con esito negativo, poi trasfuso nel decreto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura secondo cui l’art. 10 d.lgs. n. 36/2003 non esigerebbe un progetto definitivo già adeguato alle prescrizioni degli enti, potendo queste essere inserite nella fase esecutiva. Il motivo è infondato. La funzione tipica della VIA è esprimere un giudizio complessivo sul sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica, con valutazione che non è sola discrezionalità tecnica ma implica scelte amministrative, sottratte al sindacato di legittimità salvo illogicità o errore, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7987/2024).
La Corte rileva che le opere idrauliche prescritte dall’Autorità di Bacino erano calibrate sulla progettazione del 2016, non conforme al sopravvenuto regime delle BAT. Il parere favorevole dell’Autorità ha imposto nuove opere — captazione di acque sotterranee, canali, pozzi di spinta, canale di gronda, concessione di derivazione — che rendono necessaria la verifica dell’assenza di interferenze con il layout dell’impianto adeguato al d.lgs. n. 121/2020. La richiesta regionale di planimetrie aggiornate è dunque ragionevole, anche perché le opere di regolazione dei corsi d’acqua sono autonomamente sottoposte a VIA dall’all. IV, parte II, punto 7, lett. o), d.lgs. n. 152/2006.
Quanto alla dedotta nullità per elusione del giudicato, i motivi sono inammissibili: la relativa cognizione spetta al giudice dell’ottemperanza ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., individuato nel Consiglio di Stato per la sentenza di riforma e nel Tribunale in funzione di ottemperanza per la pronuncia di conferma, basata peraltro su difetto di motivazione e quindi con limitati effetti conformativi. La previsione del sito nel piano regionale del 2007 è inoltre superata dal piano del 2016, inoppugnato e anteriore al giudicato, che non contiene analoga disposizione.
Sui pareri di ARPA e del Settore Demanio Idrico, il Collegio osserva che il loro rilievo negativo deriva dal mancato aggiornamento del progetto. In ogni caso assumono valore dirimente, nel giudizio di prevalenza, il mancato aggiornamento del progetto definitivo, l’assenza della rinnovata valutazione della STV e i pareri contrari del Comune e della Provincia. Le posizioni prevalenti ex art. 14-quater l. n. 241/1990 vanno intese in senso qualitativo e non numerico.
Infine, la doglianza sull’art. 10-bis l. n. 241/1990 è rigettata: l’amministrazione ha esaminato le osservazioni, disattendendole con motivazione che rende percepibili le ragioni del diniego. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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