Sanatoria edilizia e completezza dell’istanza entro il termine della legge regionale (TAR Puglia n. 1001 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accertamento di conformità e di sanatoria edilizia è scrutinabile solo se l’istanza risulti completa in ogni suo elemento entro il termine previsto dalla legge regionale. La presentazione di un’istanza incompleta, seguita da una richiesta di integrazioni documentali rimasta inevasa, legittima il diniego dell’amministrazione. La parziale difformità del progetto edilizio non può essere oggetto di sanatoria quando le opere, per caratteristiche funzionali e strutturali, non siano scindibili in parti autonome e richiedano valutazione unitaria. Il provvedimento che accerta negativamente l’istanza alla luce di modifiche normative sopravvenute non costituisce esercizio del potere di riesame e non è soggetto agli obblighi degli artt. 3 e 21-nonies della L. n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il responsabile dell’ufficio tecnico comunale ha concluso negativamente il procedimento edilizio relativo all’istanza di accertamento di conformità per ampliamento, realizzazione di veranda e piazzale, con sanatoria per ampliamento volumetrico ai sensi dell’art. 34 D.P.R. n. 380/2001. La domanda era stata presentata il 24.06.2019 e poi reiterata l’11.05.2022.
Il Comune ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 10.02.2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale di proroga del termine per la presentazione delle istanze. L’ente ha quindi ritenuto non completa la domanda alla data del 31.12.2021 e non esaurito il rapporto procedimentale. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso rilevando che la domanda non poteva considerarsi completa in ogni suo elemento alla data di scadenza del 31.12.2021. A sostegno di tale conclusione il Tribunale ha richiamato la nota con cui il Comune ha chiesto integrazioni documentali, rimasta inevasa, circostanza non contestata e richiamata nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente non ha offerto elementi contrari idonei a dimostrare la completezza della pratica. I documenti prodotti non valgono allo scopo: l’asseverazione di conformità del progettista è priva di data e di sottoscrizione autografa, mentre i pagamenti delle sanzioni sono successivi alla scadenza del termine.
Quanto alla dedotta omessa valutazione parziaria dell’istanza, il Tribunale ha richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, salvo che il progetto non sia scindibile in parti autonome, la parziale difformità non può essere sanata (TAR Napoli, sez. III, 23.7.2020, n. 3309; TAR Toscana Firenze, sez. III, 18.5.2016, n. 862). Nella specie le opere presentavano caratteristiche funzionali e strutturali che imponevano una valutazione unitaria.
Prive di pregio sono risultate anche le censure sulla violazione degli artt. 3 e 21-nonies della L. n. 241/1990: l’amministrazione non ha esercitato alcun potere di riesame, ma solo un potere di accertamento negativo dell’istanza alla luce delle modifiche normative intervenute. Le residue doglianze sono state giudicate generiche e indimostrate. Il ricorso è stato respinto, senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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