Proroga generalizzata delle concessioni demaniali illegittima per difetto di gara (TAR Liguria n. 1001 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è legittima solo se di natura tecnica, cioè finalizzata a consentire la conclusione di una procedura selettiva già indetta e non prevedibilmente concludibile nel termine. L’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022, nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 131/2024, ammette il differimento solo in presenza di una gara concretamente avviata o formalmente bandita. Le proroghe generalizzate delle concessioni scadute contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 direttiva 2006/123/CE, come interpretati dall’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, e impongono la disapplicazione della normativa interna in senso contrario. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato conserva l’interesse ad agire anche dopo la cessazione degli effetti dell’atto, in funzione di indirizzo dell’azione amministrativa.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato, ex art. 21-bis legge n. 287/1990, la deliberazione di Giunta comunale con cui un Comune ligure ha prorogato al 31.12.2024 le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, nonché la successiva determina dirigenziale applicativa.

Nel biennio assegnato dalle sentenze gemelle n. 17 e 18 del 2021 l’ente non aveva indetto alcuna selezione e, a pochi giorni dalla scadenza, ha invocato l’incertezza del quadro normativo e la necessità di una ricognizione delle concessioni esistenti. L’Autorità ha esperito il parere precontenzioso senza ottenere riscontro e ha quindi agito in giudizio. I concessionari e il Comune si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione processuale dell’Autorità, il nulla-osta dell’Avvocato generale dello Stato, reso nel termine perentorio assegnato con ordinanza collegiale, sana il vizio ai sensi del novellato art. 182, comma 2, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.

È infondata anche l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta scadenza del termine di proroga e per l’entrata in vigore della legge n. 166/2024. L’interesse dell’Autorità, ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 287/1990, non è strumentale al risarcimento, ma alla corretta applicazione del principio concorrenziale: una declaratoria di improcedibilità consentirebbe all’amministrazione di reiterare il vizio con proroghe a catena sottratte al sindacato giurisdizionale. Il Collegio distingue il proprio precedente n. 53/2025, reso in presenza di un provvedimento applicativo della proroga ex lege non impugnato, e afferma qui la possibilità della disapplicazione normativa del d.l. n. 131/2024.

Nel merito il ricorso è fondato. Gli atti impugnati richiamano la versione originaria dell’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022, ma quella formulazione era già stata abrogata dalla legge n. 14/2023 fin dal 24.2.2023. La proroga disposta è inoltre generalizzata e non tecnica: la norma richiede una selezione già indetta, non il mero proposito di indirla.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021 e la giurisprudenza successiva, che ammette il differimento solo in presenza di difficoltà oggettive o contenzioso sopravvenuti dopo il bando. Il Comune non ha indetto alcuna gara nel biennio, mentre altri enti liguri hanno concluso le procedure. Il difetto del presupposto della gara già bandita è decisivo e assorbente: le ulteriori ragioni addotte costituiscono mere superfetazioni motivazionali, non una motivazione plurima.

Gli atti sono pertanto dichiarati illegittimi ai sensi degli artt. 34, comma 3, cod. proc. amm. e 21-bis legge n. 287/1990, con condanna del Comune e dei controinteressati alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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