Sei scatti stipendiali e TFS, prescrizione dall’ultimo ordinativo di pagamento (Cons. Stato n. 10021 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle Forze di polizia, compresa la Guardia di Finanza, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, in presenza dei presupposti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con i sei scatti si prescrive, nel termine quinquennale dell’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973, dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, momento in cui il diritto è concretamente esercitabile. Trattandosi di eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice allegare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
Alcuni ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, hanno adito il TAR Veneto per l’accertamento del diritto a computare i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 tra le voci utili alla liquidazione dell’indennità di fine servizio.
Il primo Giudice ha riconosciuto il beneficio, escludendolo però per le posizioni rispetto alle quali non risultavano atti interruttivi della prescrizione. Gli appellanti hanno contestato tale statuizione, l’INPS ha resistito e il Collegio ha disposto istruttoria per acquisire la data dell’ultimo ordinativo di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’istituto richiamando la propria giurisprudenza, in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 2984 del 2023 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8598 del 2024. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 non ha determinato alcuna reviviscenza e l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tiene ferma, per tutte le Forze di polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’ambito soggettivo va inteso in senso ampio, comprensivo della Guardia di Finanza.
Quanto all’ambito oggettivo, il comma 2 della norma riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e di servizio. L’inosservanza del termine del 30 giugno non comporta decadenza, essendo il termine funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. Il Collegio esclude poi la lettura costituzionalmente orientata proposta dall’Istituto, ribadendo che l’attività interpretativa non può attribuire alla norma un contenuto opposto al dato letterale.
Sul versante della prescrizione, il Collegio aderisce all’orientamento consolidato secondo cui il dies a quo coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. È quello il momento in cui il diritto può essere concretamente esercitato e il soggetto è in grado di verificare se i pretesi scatti siano stati liquidati. Ogni contrasto è superato, senza necessità di rimessione all’Adunanza Plenaria.
L’INPS, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, ha documentato le date dei pagamenti: per uno degli appellanti l’ultimo ordinativo risale al 2018, con riliquidazione esigibile nel 2021, a fronte di ricorso di primo grado del 2021, dunque nel rispetto del termine quinquennale. Per gli altri l’ultimo pagamento risale al 2013, con ricorso del 2021 e conseguente prescrizione già maturata: la statuizione di rigetto di primo grado è confermata.
L’appello è quindi accolto limitatamente a una posizione e respinto per le altre, con compensazione delle spese del grado in ragione della natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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