Docente di ruolo: la mancata stipula di contratto non esclude la Carta docente (TAR Campania n. 1390 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. È ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione intimata che non dimostri l’avvenuto pagamento è inadempiente e va dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo esecutivo, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) può essere negata in presenza di altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, che giustificano la mancata applicazione della sanzione.
Il Fatto
Una docente, a seguito di sentenza del giudice ordinario, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’accredito della somma di mille euro. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non aveva ricevuto esecuzione. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso, ritenendole sussistenti alla luce della tempestiva notifica e del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento delle somme dovute, gravando su di essa l’onere della prova dell’adempimento. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega, che dovrà provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente al giudice di negare la sanzione in presenza di “altre ragioni ostative”, diverse dalla manifesta iniquità. Nel caso di specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono state ritenute circostanze idonee a giustificare la mancata condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in seicento euro, e con l’ordine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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