Parere soprintendenza su variante e autorizzazione paesaggistica: motivazione e disparità di trattamento (Cons. Stato n. 10025 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza espresso ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004 costituisce valutazione discrezionale di merito che, se sorretta da motivazione adeguata e articolata, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo i limiti del travisamento di fatto e della manifesta illogicità. L’eventuale contraddittorietà con precedenti atti endoprocedimentali non sussiste quando questi siano stati resi in un diverso regime normativo, quale quello transitorio di cui all’art. 159 del d. lgs. n. 42/2004, che consentiva alla Soprintendenza un controllo di sola legittimità. La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali, è configurabile solo in presenza di assoluta identità delle situazioni di fatto e di irragionevole diversità del trattamento, con prova rigorosa a carico dell’interessato, non potendo l’illegittimità compiuta in altra situazione inficiare la legittimità dell’operato dell’amministrazione.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola, proprietario di un podere in località ricadente nel territorio del Parco Naturale dell’Uccellina e in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del d. lgs. n. 42/2004, otteneva un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di posti auto ombreggianti, in parte coperti con pannelli fotovoltaici. Presentava poi una richiesta di variante per sostituire la copertura permeabile con pannelli fotovoltaici in lieve inclinazione.

La Commissione per il Paesaggio comunale esprimeva parere favorevole e l’Ente Parco rilasciava il nulla osta. La Soprintendenza rendeva invece parere contrario ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, ritenendo l’intervento incompatibile per localizzazione, dimensioni e caratteristiche morfologiche e materiche. Il Comune, stante la natura vincolante del parere, negava l’autorizzazione. Il TAR Toscana rigettava il ricorso; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi, confermando la sentenza di primo grado. Sul piano procedimentale, l’appellante deduceva la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 per un vizio nella comunicazione di avvio del procedimento. La censura è superata richiamando il principio per cui, trattandosi di procedimento avviato su istanza di parte, nessun rilievo assume, ai fini di legittimità, l’eventuale mancanza della comunicazione di avvio.

Nel merito, la Corte ritiene che l’atto impugnato sia accompagnato da una motivazione adeguata e articolata che, per quanto opinabile, non supera i confini del travisamento di fatto o della manifesta illogicità. Il parere individua plurimi elementi critici: il contrasto con gli obiettivi di tutela del PIT per l’area, la conservazione della struttura del paesaggio agrario e delle visuali panoramiche; l’estraneità della tettoia in pannelli fotovoltaici alla tipologia storicizzata dei fabbricati; l’incongruenza morfologica e materico-cromatica rispetto al contesto. Su tali basi il progetto è valutato non compatibile paesaggisticamente.

Quanto alla dedotta contraddittorietà con il precedente atteggiamento favorevole della Soprintendenza, la Corte non la ravvisa. Il primo parere era stato reso nel vigore del regime transitorio dell’art. 159 del d. lgs. n. 42/2004, che consentiva un controllo di sola legittimità; la variante è stata invece esaminata nell’ambito del procedimento autorizzativo ordinario, che prevede un parere obbligatorio e vincolante di merito. Il diverso regime normativo esclude la lamentata incoerenza.

Infine, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento è respinta: a fronte di scelte discrezionali dell’amministrazione, essa è riscontrabile solo in caso di assoluta identità delle situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento, con prova rigorosa a carico dell’interessato. La Corte precisa che la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione non può essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *