Contributi regionali e qualificazione delle spese tra opere edili e arredi (Cons. Stato n. 10026 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi regionali per lo sviluppo delle attività produttive, la qualificazione della spesa ai fini dell’ammissibilità al finanziamento dipende dalla funzione effettiva del bene e dalla sua attitudine alla rimozione e ricollocazione, non dalla mera classificazione formale operata dall’amministrazione. Le pareti divisorie, ancorché modulari e scorrevoli, che incidono stabilmente sulla configurazione distributiva dell’immobile e richiedono il titolo edilizio per la loro legittimazione, costituiscono opere edili ed impiantistiche e non sono finanziabili come arredi. I corpi illuminanti che possono essere rimossi dal soffitto e agevolmente ricollocati in altre unità immobiliari integrano invece la categoria degli arredi e sono ammissibili al contributo. Il giudice amministrativo, in presenza di una contestazione sulla natura tecnica dell’intervento, può disporre verificazione e fondare la decisione sull’esito della stessa, prevalendo tale accertamento sulle difformi valutazioni del tecnico regionale.
Il Fatto
La controversia riguarda il mancato riconoscimento di un finanziamento regionale in materia di sviluppo delle attività produttive. A seguito di un ampliamento produttivo, alla società appellante, operante nella consulenza industriale, non venivano ammessi a contributo circa 22 mila euro per pareti divisorie e circa 10 mila euro per elementi illuminanti a soffitto. La Regione classificava tali elementi non come arredi, ancora finanziabili, ma come opere edili, non più agevolabili.
La società impugnava il provvedimento dell’ente gestore nella parte in cui riteneva non ammissibili alcune spese del progetto candidato nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale. Il TAR Basilicata respingeva il ricorso, qualificando sia le pareti sia le canaline come opere edili ed impiantistiche. Proponeva quindi appello la società, contestando la logica della sentenza, basata su una valutazione personale priva di supporto tecnico e in difetto di verificazione o consulenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto necessario approfondire il punto controverso disponendo verificazione con ordinanza n. 4964 del 2025, affidata al Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università La Sapienza, con facoltà di delega. Il verificatore, dopo sopralluogo, ha concluso che le pareti mobili e la porta costituiscono opere edilizie di partizione interna, riconducibili alla Tipologia B.1, mentre i corpi illuminanti sono apparecchi elettrici utilizzatori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del D.M. 37/2008, riconducibili alla Tipologia B.2 e ammissibili al contributo.
La Corte ha quindi articolato la propria valutazione in due distinte direzioni. Quanto alle pareti divisorie, pur in vetro, alluminio e scorrevoli, esse risultano fortemente integrate con la struttura dell’ufficio: non si tratta di suppellettili facilmente amovibili e ricollocabili in altre unità immobiliari se non mediante lavori di adattamento murario. Esse sono pertanto da escludere dai benefici in quanto opere edili.
Quanto invece alle canaline illuminanti, esse possono essere considerate alla stregua di arredi, dal momento che basta rimuoverle dal soffitto per ricollocarle agevolmente altrove, non trattandosi di forme non altrimenti riadattabili.
La Corte ha respinto la tesi del tecnico regionale secondo cui i corpi illuminanti sarebbero alloggiati in controsoffittature e dunque riconducibili a opere edili, rilevando che di tali controsoffittature non vi è traccia né nella relazione del verificatore né nel materiale fotografico versato agli atti e non contestato dall’amministrazione. Tali elementi sono stati quindi qualificati come lampade e non come opere edili.
Ne è derivato l’accoglimento parziale dell’appello, limitatamente alle canaline illuminanti, con riforma in parte qua della sentenza di primo grado e accoglimento parziale del ricorso di prima istanza. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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