Ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente (TAR Sardegna n. 300 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la parziale esecuzione del giudicato limitata alle spese di lite, nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’obbligo di pagamento del capitale lasciato inadempiuto. L’incarico è assegnato al dirigente della struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e deve essere eseguito entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’Amministrazione, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenuto conto della serialità della causa, segue la soccombenza dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per un importo complessivo di euro 2.000,00 relativo agli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025. Il giudicato era divenuto irrevocabile per mancata impugnazione. L’Amministrazione, però, aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguita la parte concernente il pagamento del capitale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la declaratoria dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato il presupposto dell’azione, ossia l’intervenuta formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Oristano. Ha quindi accertato che l’obbligo di pagamento del capitale non era stato adempiuto, nonostante la parziale ottemperanza limitata alla rifusione delle spese legali. La dichiarazione della difesa dell’Amministrazione, che aveva sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria, ha confermato la persistenza dell’inadempimento. Da qui l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta in via sostitutiva. La scelta del soggetto è caduta sul responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente. Il commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nella misura liquidata tenendo conto della serialità della causa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.