Tendone amovibile non aumenta volume né contrasta tutela del parco (Cons. Stato n. 10024 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo dell’Ente Parco sull’accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica di un’opera preesistente è illegittimo quando si fonda su un preteso aumento di volume o di superficie che, in realtà, non sussiste: il tendone amovibile che copre un’area già esistente e utilizzata non crea alcun nuovo ingombro. Parimenti illegittimo è il diniego fondato su una clausola del Piano di Gestione erroneamente riprodotta, laddove essa ammette i “paddock” in termini generali e quindi comprensivi del manufatto discusso. La disciplina va interpretata in coerenza con la finalità di tutela degli animali, oggi rafforzata dall’art. 9, comma 3, Cost. Ne segue l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di un’associazione sportiva, aveva chiesto all’Ente Parco il nulla osta per installare un tendone in metallo e plastica a servizio di un centro ippico su terreno di sua proprietà. Ottenuto un nulla osta annuale, prorogato fino alla fine del 2004, l’Ente ne respinse il rinnovo per l’anno successivo.
Nel 2010 il Comune chiese all’Ente Parco un parere sull’istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica del tendone. L’Ente oppose motivi ostativi e infine emise il diniego n. 430/2010, ritenendo la struttura in contrasto con l’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004, modificato dall’art. 27, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 157/2006, e non conforme all’art. 30, comma 5, del Piano di Gestione. Seguì l’ordinanza di rimozione e ripristino. Il TAR Toscana rigettò ricorso e motivi aggiunti; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sui due motivi che sorreggono il diniego e li esamina separatamente. Sul primo versante, quello paesaggistico, la Corte rileva che il tendone copre una superficie già esistente e utilizzata: da esso non deriva alcun nuovo ingombro. Ne consegue che non si configura né un aumento di volume né un aumento di superficie, con la conseguente caduta del rilievo fondato sull’art. 167 del d. lgs. n. 42/2004.
Sul secondo versante, relativo alla disciplina del Piano di Gestione, la Corte accerta che la norma è stata erroneamente riprodotta nel diniego. Il provvedimento aveva elencato le sole strutture ammesse, limitando le sistemazioni all’aperto ai paddock per allenamento, e ne aveva dedotto l’estraneità del tendone. La disposizione, invece, prevede “box in legno, uffici club house, concimaie e paddock“: espressione questa di portata generale e ampia, certamente comprensiva del manufatto in discussione. Il Collegio respinge quindi la lettura restrittiva seguita dall’Ente e confermata dal TAR.
La Corte aggiunge un argomento di carattere sistematico. La disciplina va intesa in termini coerenti con la finalità di tutela degli animali, alla cui cura e fruizione è destinata la stessa attività autorizzata e in svolgimento sul posto. Tale tutela è ormai garantita, anche solo in via di principio e a fini ermeneutici, dal nuovo contesto dettato dall’art. 9, comma 3, Cost., che impone di privilegiare l’interpretazione compatibile con il benessere animale.
Accolto l’appello e riformata la sentenza, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza nei confronti dell’ente appellato, liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori; sono compensate verso il Comune, non costituito.
Nota della Redazione
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