Regolarità contributiva e continuità del requisito nella procedura negoziata (Cons. Stato n. 10029 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il requisito della regolarità contributiva deve essere accertato con riferimento alla posizione sostanziale dell’operatore economico e non al solo esito documentale del DURC. L’emissione di un DURC di incongruità, fondata su una segnalazione erronea della Cassa Edile poi riconosciuta tale, non interrompe la continuità nel possesso del requisito, quando risulti che l’operatore ha versato accantonamenti e contributi nel periodo di interesse e che la segnalazione era frutto di una mancata compensazione con un credito generico vantato nei confronti della stessa Cassa. Il giudice amministrativo, anche attraverso l’approfondimento istruttorio, accerta la regolarità sostanziale e conferma l’aggiudicazione, dovendosi escludere che il documento negativo, di per sé, dimostri una perdita del requisito di partecipazione.
Il Fatto
Il Consorzio Stabile Appaltitalia impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti di una procedura negoziata indetta dal Comune di San Cesareo per lavori finanziati con fondi PNRR, compresa l’aggiudicazione disposta in favore di un consorzio stabile che aveva indicato quale consorziata esecutrice una società di costruzioni. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 22808/2024.
L’appellante sosteneva che la consorziata designata, alla data della domanda di partecipazione del 12 gennaio 2024, fosse regolare, come attestato da un DURC INAIL con validità fino al 16 gennaio 2024, e che dal 16 gennaio 2024 la regolarità fosse venuta meno, come risultava da un successivo DURC INPS di incongruità. Da qui la dedotta mancanza di continuità nel possesso del requisito fino all’aggiudicazione del 20 febbraio 2024. Il Collegio era chiamato a verificare se tale continuità fosse effettivamente mancata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ritenuto la ricostruzione del TAR pienamente corrispondente agli atti di causa. L’approfondimento istruttorio disposto in primo grado, peraltro su istanza dello stesso ricorrente, aveva chiarito che la consorziata, nel periodo compreso tra il 12 gennaio e il 13 febbraio 2024, aveva versato accantonamenti e contributi in favore della Cassa Edile di Roma e Provincia.
La segnalazione per interessi moratori pregressi aperta nel medesimo periodo era risultata erronea: la società vantava un credito generico nei confronti della Cassa Edile che non era stato portato a compensazione con i citati interessi. Proprio tale errore giustificava l’emissione, in prima battuta, del DURC di incongruità e, successivamente, di un nuovo DURC positivo il 13 febbraio 2024.
Il Collegio ha valorizzato il riscontro della Cassa Edile del 23 ottobre 2024, che non conteneva alcun cenno a irregolarità contributive o ad adempimento tardivo, e che dava atto dei versamenti effettuati nel periodo considerato. Ne è derivata l’esclusione di ogni ipotesi di regolarizzazione postuma, cioè di una contribuzione versata dopo la scadenza.
La difesa dell’appellante si fondava sull’emissione del secondo DURC negativo del 16 gennaio 2024 come prova della mancata regolarizzazione entro quindici giorni e della permanenza dell’irregolarità fino al 13 febbraio 2024. La Corte ha respinto questa lettura: il documento negativo non dimostra di per sé la perdita del requisito, perché la sua causa era un errore della Cassa Edile, poi accertato. La regolarità contributiva, quindi, non è mai venuta meno, e il requisito è stato mantenuto per tutta la durata della gara.
L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese sono state poste a carico dell’appellante soccombente e liquidate in favore delle parti resistenti, con compensazione nei confronti del Ministero dell’Interno, costituitosi con memoria di stile.
Nota della Redazione
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