Requisiti tecnico-operativi di gara ed esclusione: natura ed effetti (C.G.A.R.S. n. 310 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, le clausole della lex specialis si interpretano secondo buona fede e non possono essere eterointegrate con requisiti di partecipazione a pena di esclusione non espressamente previsti. Il requisito tecnico operativo che il disciplinare ricolleghi alla fase esecutiva costituisce condizione di esecuzione dell’appalto e non requisito di idoneità professionale, non sanzionabile con l’estromissione dalla gara. Il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 e la richiesta di accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) rispondono a funzioni diverse: il superamento del termine per il secondo non comporta l’esclusione del concorrente. La verifica dell’anomalia dell’offerta è globale e sintetica, non parcellizzata sulle singole voci di costo, e il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della logicità e ragionevolezza della valutazione tecnica, ferma restando l’ammissibilità del subappalto dichiarato nel DGUE nella misura percentuale richiesta.
Il Fatto
La vicenda riguarda una procedura aperta telematica indetta dalla Marina Militare per un accordo quadro, con criterio del minor prezzo, suddivisa in lotti. Il lotto n. 3, relativo all’ambito territoriale della Regione Siciliana, veniva aggiudicato a un r.t.i. con atto dispositivo n. 12 del 21 febbraio 2025, dopo un soccorso istruttorio disposto il 12 settembre 2024 e la verifica di anomalia dell’offerta.
La società seconda classificata impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e deducendo tre motivi: carenza dei requisiti di idoneità professionale del r.t.i. aggiudicatario, violazione della disciplina del subappalto, mancata esclusione del r.t.i. per inutile decorso del termine assegnato per l’integrazione documentale e, infine, incongruità dell’offerta economica. Il TAR accoglieva in parte il ricorso, annullava l’aggiudicazione, disponeva il subentro della ricorrente nell’accordo quadro e condannava l’Amministrazione al risarcimento per equivalente, oltre a respingere l’eccezione di incompetenza territoriale. Proponevano appello il r.t.i. aggiudicatario, il Ministero della Difesa e la stessa seconda classificata.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge anzitutto il motivo sull’inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevando che le censure di primo grado erano precise e dettagliate. Conferma poi la competenza del TAR catanese, poiché viene in rilievo il lotto n. 3 con ambito territoriale limitato alla Sicilia, e ricorda che il rapporto tra sede e sezione staccata non è di vera e propria competenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1822 del 2020).
Passando all’appello incidentale della seconda classificata, il Collegio lo ritiene infondato. La clausola di esclusione contenuta nell’art. 6 del disciplinare riguarda solo i requisiti indicati nei commi ivi richiamati. L’art. 9 del medesimo disciplinare, che richiama il requisito tecnico operativo, non prevede alcuna sanzione espulsiva e anzi impone all’aggiudicatario di eseguire le prestazioni in conformità a tale requisito nella fase esecutiva. Ne deriva la qualificazione come condizione di esecuzione, e non come requisito di partecipazione: non è possibile eterointegrare la lex specialis introducendo ex post una causa di esclusione, in violazione della par condicio e del principio di massima partecipazione, dovendo le clausole essere interpretate secondo buona fede (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 13 del 2026; id., n. 10032 del 2025; id., n. 5405 del 2025).
Il Collegio accoglie invece i motivi concernenti il subappalto. Il r.t.i. aveva dichiarato nel DGUE, parte II sezione D, di volersi avvalere del subappalto nella misura del 30% per i servizi di analisi batteriologica; l’indicazione dettagliata delle prestazioni non era possibile nel modulo informatico, a redazione vincolata, ed è stata poi fornita in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, in ossequio all’art. 8 del disciplinare.
È fondato anche il motivo relativo alla seconda censura di primo grado. La nota del r.u.p. del 23 dicembre 2024, con termine al 16 gennaio 2025, costituiva una mera richiesta di autorizzazione all’accesso al FVOE e non un atto di soccorso istruttorio: il suo superamento non comporta quindi l’esclusione del concorrente.
Quanto all’anomalia dell’offerta, riproposta in appello, il motivo è infondato. La valutazione di congruità deve essere globale e sintetica e non parcellizzata sulle singole voci di prezzo; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alle macroscopiche illegittimità e non può risolversi in una caccia all’errore (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5822 del 2025; C.g.a.r.s., sez. giurisd., n. 862 del 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 4559 del 2023). Nel caso concreto i giustificativi presentati dal r.t.i. hanno dimostrato l’ammortamento dei costi della strumentazione, la disponibilità di 94 dipendenti e la stima di trasferte e trasporti, così da escludere la lamentata insostenibilità economica.
In accoglimento dei motivi esaminati e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto integralmente, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria, sia in forma specifica sia per equivalente.
Nota della Redazione
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